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Con il Comunicato Ufficiale n. 117/Ache riportiamo nella sua interezza in calce a questo articolo, n.d.r. – la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) ha introdotto una novità fondamentale relativamente alla gestione del rimborso forfettario ai volontari sportivi da parte delle società dilettantistiche, di fatto rendendo più semplice e flessibile la gestione dei collaboratori. A partire dal 1° novembre 2024, queste società possono infatti erogare un rimborso forfettario fino a 400 euro al mese per i volontari, senza necessità di documentare le singole spese sostenute, semplificando così la gestione amministrativa. Questo aggiornamento, che recepisce le modifiche apportate dall’art. 29 del Decreto Legislativo n. 36/2021, è stato ulteriormente modificato dal Decreto-legge 71/2024, convertito nella Legge n. 106 del 29 luglio 2024​.

 

Come funziona il nuovo rimborso forfettario

Secondo quanto riportato nel Comunicato Ufficiale, il rimborso forfettario è destinato ai volontari sportivi che collaborano a titolo gratuito per promuovere lo sport in maniera amatoriale, senza scopo di lucro. Tali rimborsi, specifica la F.I.G.C., non possono essere considerati come compensi o indennità, e non sono cumulabili con altre forme di rimborso per le medesime attività. Il rimborso forfettario è esclusivamente riservato a coprire le spese legate alla partecipazione e al supporto nelle manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti​.

Il Decreto stabilisce inoltre che le società sono obbligate a rispettare un limite massimo di 400 euro mensili per volontario. Questo tetto non riguarda solo l’ente che eroga il rimborso, ma anche il singolo volontario, il quale deve presentare un’autocertificazione per dichiarare se ha già percepito ulteriori rimborsi forfettari nello stesso mese da altri enti sportivi. In tal modo, si evita di superare inconsapevolmente il limite stabilito​.

 

Eventi e attività coperti dal rimborso forfettario

Il Comunicato 117/A elenca con precisione le tipologie di manifestazioni per cui è previsto il rimborso forfettario. Tra queste figurano:

  1. Gare ufficiali a livello provinciale, regionale e nazionale, oltre agli allenamenti e alle attività di preparazione collegate;
  2. Tornei e manifestazioni organizzate dalla FIGC e dalle Leghe con l’autorizzazione federale;
  3. Eventi di formazione e didattica organizzati dalla FIGC e dalle società affiliate;
  4. Manifestazioni internazionali riconosciute dalla FIGC, FIFA o UEFA.

Le attività di volontariato ammissibili includono, tra le altre, la promozione, assistenza e intrattenimento del pubblico, il supporto logistico e l’allestimento delle strutture sportive. Non possono beneficiare del rimborso i volontari che svolgono attività professionali regolamentate da albi e ordini professionali esterni al contesto sportivo​.

 

La sanatoria per le società non in regola

Oltre alla definizione del rimborso forfettario, il Comunicato introduce una sanatoria per le società che non erano in regola con le precedenti normative sui rimborsi dei volontari. Questa misura offre un’opportunità preziosa per allinearsi alle disposizioni attuali, evitando sanzioni per irregolarità pregresse. In particolare, il provvedimento mira a facilitare l’adeguamento normativo delle realtà che operano con risorse limitate, permettendo loro di concentrarsi maggiormente sull’organizzazione sportiva senza il peso di oneri burocratici eccessivi​.

 

Obblighi di comunicazione al Registro Nazionale delle Attività Sportive

Le società che erogano il rimborso forfettario sono tenute a comunicare i nominativi dei volontari e gli importi erogati al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Questa comunicazione va effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono state svolte le attività, contribuendo così alla trasparenza e alla tracciabilità.

 


 

Comunicato Ufficiale n. 222 – CU n. 117A FIGC – Rimborsi spese forfettari volontari sportivi ex art. 29 del Decreto n. 36-2021

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