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Adesione atti di recupero crediti indebitamente compensati: guida ai codici tributo F24 e modalità di pagamento

Con la risoluzione n. 14 del 4 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate ha definito i codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il pagamento delle somme relative all’adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati, quando non vi sia stato un precedente accertamento.

I codici tributo istituiti

Per agevolare il versamento, la risoluzione ha introdotto ben 29 nuovi codici tributo, numerati da AD01 a AD29. Questi coprono una vasta gamma di fattispecie: dal recupero di crediti d’imposta legati a incentivi per nuove assunzioni e investimenti, ai contributi a fondo perduto, al trattamento integrativo dei salari, fino ai crediti generati da somme rimborsate. Inoltre, sono previsti codici specifici per sanzioni e interessi correlati.

La stessa risoluzione chiarisce che per le somme derivanti da adesioni relative al recupero dei crediti indebitamente compensati, continuano a essere validi i codici tributo già previsti per accertamento con adesione, relativi a imposte (IRPEF, IRES, IRAP, addizionali IRPEF, IVA, ritenute d’acconto e imposte sostitutive), interessi e sanzioni. Questi codici sono riportati in una tabella allegata alla risoluzione che noi riportiamo nella sua interezza in calce a questo articolo (n.d.r.).

Come compilare il modello F24

Quando si compila il modello F24, i nuovi codici tributo vanno inseriti nella sezione “Erario”, esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”. È necessario prestare attenzione a:

  • indicare nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (formato “AAAA”) i dati riportati nell’atto di adesione;
  • per i codici “AD26” e “AD27”, specificare il codice della Regione o della Provincia autonoma (Trento o Bolzano) nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”;
  • per i codici “AD28” e “AD29”, riportare il codice catastale del Comune.

Va ricordato che, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2-bis del D.Lgs. 218/97, il pagamento delle somme dovute in seguito all’adesione agli atti di recupero non può essere effettuato a rate né utilizzando la compensazione prevista dall’articolo 17 del D.Lgs. 241/97.

Ovviamente lo Studio è a disposizione per la gestione e/o il supporto nella compilazione dell’F24.

 


 

Risoluzione n. 14 del 4 marzo 2025 – Agenzia delle Entrate

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