Un nuovo adempimento per le società: la PEC personale dell’amministratore non può coincidere con quella dell’impresa. Sanzioni fino a 2.064 euro in caso di mancata comunicazione.
Una modifica normativa di forte impatto operativo per le imprese italiane è stata introdotta dal Decreto-Legge n. 159 del 2025 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”), in vigore dal 31 ottobre 2025. In modo forse inatteso, l’art. 13 del DL 159/2025 ha chiarito definitivamente un punto rimasto a lungo ambiguo: l’indirizzo PEC dell’amministratore deve essere personale ed esclusivo e non può coincidere con la PEC dell’impresa. L’obbligo di comunicazione, previsto inizialmente dalla Legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 860, della L. 207/2024), impone alle imprese costituite in forma societaria di comunicare entro il 31 dicembre 2025 al Registro delle imprese la PEC riferita esclusivamente all’amministratore – e non più a un generico recapito aziendale. Per le società di nuova costituzione, la mancata indicazione della PEC personale sospende la pratica di iscrizione, mentre per quelle già esistenti scatta una sanzione amministrativa fino a 2.064 euro (raddoppiata rispetto alla soglia ordinaria prevista dall’art. 2630 c.c.), con contestuale assegnazione d’ufficio di una nuova PEC all’amministratore da parte della Camera di commercio competente. L’intento del legislatore è chiaro: garantire un canale diretto, stabile e tracciabile con i soggetti responsabili della gestione societaria, attraverso un domicilio digitale individuale, registrato e autonomo rispetto a quello dell’impresa.
A chi si applica l’obbligo?
Secondo il testo del DL 159/2025, l’obbligo riguarda le “imprese costituite in forma societaria”. Tuttavia, il comma 3, lett. a) introduce una precisazione che ha sollevato non poche perplessità: i destinatari non sono genericamente “gli amministratori”, ma specificamente:
- L’amministratore unico, oppure
- L’amministratore delegato, o
- In mancanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Questo restringimento genera problemi di coordinamento normativo: molte forme societarie (come le SNC, le SAS o le SRL) possono prevedere assetti amministrativi diversi, non riconducibili ai tre ruoli menzionati. In tali casi, non sempre è individuabile uno specifico soggetto cui associare l’obbligo. Nelle società di persone, ad esempio, la funzione amministrativa è spesso ripartita tra più soci, in forma disgiunta o congiunta (artt. 2257-2258 c.c. per le SNC e art. 2318 c.c. per le SAS), e anche nelle SRL lo statuto può attribuire la gestione a più amministratori con firma disgiunta o congiunta (art. 2475 c.c.), senza che vi sia un amministratore unico o un CdA in senso stretto. Questo crea un disallineamento tra la norma e la realtà operativa, con il rischio di incertezze applicative.
Le sanzioni previste
Il comma 4 dell’art. 13 DL 159/2025 collega l’adempimento alla disciplina dell’art. 16, comma 6-bis del DL 185/2008, già applicabile alle imprese prive di domicilio digitale. Di conseguenza:
- Per le società di nuova costituzione, la domanda di iscrizione al Registro imprese sarà sospesa fino all’integrazione della PEC personale dell’amministratore;
- Per le società già esistenti, il mancato rispetto della scadenza del 31 dicembre 2025 comporta:
- l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata (da 206 a 2.064 euro);
- l’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale alternativo da parte dell’ufficio camerale.
Il legislatore ha previsto un meccanismo sanzionatorio che punta a rafforzare la compliance digitale degli amministratori, obbligandoli a una maggiore trasparenza e responsabilità nella comunicazione con il sistema camerale




