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legge di bilancio 2023 novità

La Legge di Bilancio per l’anno 2023 (Legge n 197/2022) è stata pubblicata in GU n° 303 supplemento ord. n 43 del 29 dicembre scorso.
Ecco le principali novità.

 

Legge di Bilancio 2023 novità in materia di bonus edili e sugli immobili

Novità in materia di bonus 110%

Dal 2023 la detrazione per gli interventi del 110% viene ridotta al 90%, salvo nelle ipotesi di seguito indicate:

  1. agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  2. agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18 novembre 2022 (data di entrata in vigore del decreto “Aiuti-quater”). Il tutto dovrà essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell’amministratore del condominio o, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  3. agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 18 novembre e il 24 novembre 2022 e sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA; 4) a tutti gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo

Bonus barriere architettoniche

È stata prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione Irpef del 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (la norma infatti decadeva al 31 dicembre 2022). È stato inoltre precisato che, per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a questi lavori, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Bonus mobili

Nel 2023 l’importo massimo del bonus mobili viene portato a 8.000 euro. Rimangono inalterate le condizioni per usufruirne ossia che l’immobile deve essere oggetto di ristrutturazione.

Detrazione IVA per acquisti da imprese di costruzioni

È stata riproposta la detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva versata per l’acquisto (entro il 31 dicembre 2023) di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione viene ripartita in dieci rate annuali.

Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario

Sono stati riaperti i termini per rinegoziare i contratti di mutuo ipotecario da tasso variabile a tasso fisso. La possibilità varrà per tutto il 2023 e riguarderà i mutuatari che presentano un ISEE non superiore a 35.000 Euro, che non abbiano mai avuto ritardi nel pagamento delle rate e con importo originario del mutuo non superiore a 200.000 Euro.

Acquisto di terreni agricoli-agevolazioni per piccola proprietà contadina

Viene estesa l’agevolazione della PPC (Piccola Proprietà Contadina) anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di persone fisiche con età anagrafica inferiore a 40 anni, che dichiarano nell’atto di trasferimento di volersi iscrivere ai coltivatori diretti e gli Iap, entro 24 mesi dall’acquisto del terreno. Sono state previste anche delle agevolazioni in materia di imposta di registro per i trasferimenti di terreni montani.


 

Legge di Bilancio 2023 novità in materia di regimi contabili

Nuove regole per il regime forfettario

Viene innalzata da 65.000 a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfettario.
A differenza del passato, però, le nuove norme prevedono l’immediata cessazione (senza aspettare l’anno successivo) degli effetti dell’agevolazione in caso di superamento del limite di 100.000 euro di compensi o ricavi. In particolare, ai fini Iva, gli obblighi scattano per le operazioni eccedenti, mentre ai fini delle imposte dirette trovano applicazione dall’inizio del periodo d’imposta in cui sono stati superati i 100.000 euro.

Flat tax incrementale

Per il solo anno 2023 i contribuenti imprenditori e professionisti (che non applicano il regime forfetario) possono applicare un’imposta sostitutiva del 15% sul maggior reddito realizzato rispetto al maggior reddito dichiarato nei 3 anni precedenti (2020/2021/2022) ridotto del 5%. Esempio reddito 2023 euro 100.000, il maggior reddito fra il 2020, 2021, 2022 è pari a 90.000, l’aliquota del 15% sarà applicata sul maggior reddito pari a: 100.000-85.000 (90.000-5%) =15.000.
In ogni caso la base imponibile incrementale, a cui applicare la flax tax del 15%, non può essere superiore a 40.000 euro (nel nostro esempio era 15.000).

Limiti contabilità semplificata

Le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività. I nuovi limiti dovrebbero valere anche per determinare la liquidazione Iva mensile o trimestrale dei contribuenti, ma sul punto si aspetta un chiarimento dall’Agenzia delle Entrate.


 

Legge di Bilancio 2023 novità in materia di agevolazioni fiscali

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

Viene riproposta la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento, entro il 15 novembre 2023, di un’imposta sostitutiva, che viene incrementata dal 14 al 16%. La novità è che tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata

Sono state riproposte le norme in materia di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati, non strumentali all’esercizio dell’attività, con applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società di comodo) e riduzione dell’imposta di registro. Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire entro il 30 settembre 2023. Le stesse previsioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

Estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali

Sono state riproposte le norme in materia di estromissione dei beni di imprese individuali. Queste consentono di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva. L’agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 e il 31 maggio 2023. L’estromissione si esegue tramite annotazione nel libro inventari o libro cespiti.


 

Legge di Bilancio 2023 novità in materia di imposte dirette

Limitata la derivazione rafforzata in caso di correzione degli errori alle sole società con revisione legale

Viene limitata la novità prevista dall’articolo 8, D.L. n. 73/2022. È stato previsto che l’estensione del criterio di “derivazione rafforzata” alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applica solo ai soggetti gli errori alle sole società con che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. Per tali soggetti quindi gli errori contabili possono essere sanati senza l’utilizzo delle dichiarazioni integrative.

Nuove aliquote di ammortamento degli immobili delle attività di commercio al dettaglio

Per le imprese che esercitano alcune attività di commercio al dettaglio, le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili in misura non superiore al 6% in luogo dell’ordinaria aliquota di commercio al dettaglio del 3%. Le attività che rientrano nella novella sono stabilite dalla norma e solo per alcuni codici Ateco.

Detassazione delle mance

Rientrano nel reddito da lavoro dipendente le mance destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici. In questi casi trova applicazione l’imposta sostitutiva del 5%. La norma ha dei paletti però e nello specifico:

  • non può superare il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
  • è preclusa ai lavoratori con redditi da lavoro dipendente superiore, nell’anno precedente, a 50.000 euro.

Il lavoratore può comunque rinunciare a questa forma di tassazione agevolata.

Proroga dell’esenzione IRPEF ai redditi dominicali e agrari

È stata estesa anche all’anno 2023 l’esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Riduzione imposta sostitutiva sui premi risultati ai dipendenti

È stata ridotta dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato. Sono rimasti inalterati tutti gli altri requisiti previsti dalla norma.


 

Legge di Bilancio 2023 novità in materia di criptovalute

Legge di Bilancio 2023 novità criptovalute

La novità in materia di cripto-attività

Per la prima volta è stata introdotta una disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività. Infatti, è stata inserita nell’articolo 67, comma 1, Tuir, la lettera c-sexies, con la quale si è creata una nuova categoria di redditi diversi, derivanti dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
Il costo o il valore di acquisto deve essere documentato dal contribuente e si basa su elementi “certi e precisi” in loro assenza il costo sarà pari a zero. È bene ricordare che per i soggetti imprenditori, inoltre, i componenti positivi e negativi che risultano dalla mera valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap.
Solamente nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo.

Rideterminazione del valore delle cripto-attività

Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può essere considerato il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.

Regolarizzazione delle cripto-attività

È stata prevista una apposita disciplina per regolarizzare le violazioni in tema di monitoraggio fiscale in tema di cripto-attività.
I contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, possono regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione pari allo 0,5% nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

Imposta di bollo e IVAFE

A partire dal 1° gennaio 2023 viene prevista l’applicazione dell’imposta di bollo e delll’IVAFE ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore.


 

Legge di Bilancio 2023 novità in materia di IVA

Riduzione dell’iva al 5%

Dal 1° gennaio 2023 vengono assoggettati all’aliquota Iva del 5%:

  • i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile e i tamponi e gli assorbenti;
  • pannolini per bambini;
  • i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli;
  • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti (condizionate alla vendita al minuto);
  • la preparazione alimentari di farine, semolini, amidi, fecole, ecc. (condizionate alla vendita al minuto).

È stata prorogata al 5% l’iva sulla somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, nonché è stata estesa anche alle somministrazioni energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

Riduzione dell’iva al 10%

L’aliquota Iva per la cessione dei pellet passa dal 22% al 10%.


 

Legge di Bilancio 2023 novità in materia di crediti di imposta

Proroga del credito d’imposta energia e gas al 1° trimestre 2023 con modifica delle percentuali

Sono stati prorogati i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas al primo trimestre 2023, modificandone le percentuali di fruizione. Le misure previste per il primo trimestre 2023 sono le seguenti:

  • 45% per le imprese energivore;
  • 35% per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
  • 45% per le imprese gasivore;
  • 45% per le imprese non gasivore.

I crediti relativi al I trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.

Estensione del credito d’imposta per acquisto carburanti nel settore agricolture e pesca

Il credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi, a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica, viene esteso al primo trimestre 2023.

Credito d’imposta beni strumentali 4.0

Non è stato prorogato il credito d’imposta sull’acquisto di beni strumentali nell’anno 2023. È invece possibile usufruire del credito d’imposta dei beni strumentali 4,0 per le imprese che hanno “prenotato” i beni nell’anno 2022 e che ultimeranno gli investimenti entro il prossimo 30/09/2023. Per la prenotazione dei beni non 4,0 effettuata nello scorso anno, l’effettuazione dell’investimento rimane fissata al 30/06/2023.

Certificazione sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo

Viene prevista la possibilità di accedere alla certificazione a tutti soggetti le cui violazioni non siano state contestate con un Pvc. Prima della novella, infatti, la certificazione era preclusa con il semplice inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui il cui contribuente avesse avuto conoscenza.


 

Legge di Bilancio 2023 novità in materia di tributi locali

Esenzione IMU sugli immobili occupati

Si evidenza questa importante novità, ossia l’esenzione dal pagamento dell’IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.


 

Legge di Bilancio 2023 novità delle definizioni fiscali

Legge di Bilancio 2023 novità delle definizioni fiscali

Rottamazione-quater

La definizione agevolata riguarderà i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, mediante abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
Rispetto alle precedenti versioni, con la nuova adesione prevede anche l’eliminazione dell’aggio dovuto all’agente della riscossione. La rottamazione quater, quindi, prevede il solo versamento di quanto dovuto a titolo di quota capitale, delle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese per la notifica della cartella di pagamento.
Il pagamento potrà essere eseguito in unica soluzione o anche a rate (massimo 5 anni). Possono accedere anche i soggetti che sono decaduti da precedenti rottamazioni.

Stralcio di alcuni debiti tributari fino a 1.000 euro

Saranno annullati automaticamente i debiti tributari fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Per i carichi fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Questi soggetti possono anche non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico. Per le sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni viste sopra trovano applicazione limitatamente agli interessi.
Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni in esame con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.

Definizione agevolata degli avvisi bonari

Viene prevista la possibilità di una definizione agevolata delle somme dovute a seguito di avvisi bonari relativi ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per i quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. La definizione prevede il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive delle sanzioni nella misura ridotta del 3%. Il pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Tale definizione agevolata si estende agli avvisi bonari, la cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della Legge di Bilancio: ovviamente è necessario provvedere alla ripresentazione di una nuova rateizzazione e la riduzione delle sanzioni si estende al capitale residuo da versare.

Regolarizzazione delle irregolarità formali

È prevista la possibilità di regolarizzare gli errori commessi nel periodo di imposta 2021 e quelli precedenti con il versamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo editabile.

Definizione agevolata degli accertamenti

Si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate:

  • per gli accertamenti con adesione relativi a PVC consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
  • per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata accertamento vigore della

Legge di Bilancio e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023.
Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non ancora impugnati o impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio e quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente e comunque entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate. Il versamento può essere eseguito con in un massimo di venti rate trimestrali.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

È possibile definire le controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 che hanno come controparte l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane, mediante pagamento di un importo pari al valore della controversia e precisamente:

  • 90%, se il ricorso pendente è iscritto in primo grado;
  • 40%, se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale nella pronuncia di primo grado;
  • 15% in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado

Come alternativa alla definizione agevolata delle controversie, è possibile entro il 30 giugno 2023 definire, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. È possibile applicare all’accordo conciliativo le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

Rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione

È ammessa la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione. L’istituto si concretizza con la definizione transattiva di tutte le pretese azionate in giudizio e anche in questo caso le sanzioni sono ridotte ad un diciottesimo dei minimi edittali.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate nell’ambito dei procedimenti deflattivi

Può essere regolarizzato l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e, in particolare:

  • delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione;
  • di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione;
  • degli importi, anche rateali, dovuti a reclamo o mediazione relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.


 

Altre novità

Controllo preventivo per l’attribuzione della partita IVA

L’Agenzia delle Entrate effettuerà delle specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva. In base all’esito l’ufficio dell’Agenzia delle entrate inviterà il contribuente a comparire di persona:

  • per esibire la documentazione richiesta;
  • per consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività;
  • per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati.

In caso di mancata comparizione o di documentazione insufficiente, l’ufficio emanerà il provvedimento di cessazione della partita Iva, con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.
Il contribuente potrà richiedere la partita Iva ma solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro.

Limite alla circolazione del contante

Viene innalzato il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.

Dilazione degli avvisi bonari

Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni saranno rateizzabili al massimo in 20 rate trimestrali a prescindere dall’importo, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Costi black-list

Sono stati reintrodotti i limiti di deducibilità delle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o Professionisti localizzati in Stati o territori considerati non cooperativi ai fini fiscali. Dovranno essere indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi.


 

Legge di Bilancio 2023 novità: Decreto Milleproroghe

legge di bilancio 2023 novità decreto milleproroghe

Dichiarazione IMU relativa all’anno 2021 spostata al 30/06/2023

Previsto il differimento al 30 giugno 2023 del termine per l’invio della dichiarazione IMU per l’anno 2021 (sia per i soggetti “ordinari” sia per gli enti non commerciali).

Rinvio obbligo di emissione della fattura elettronica per il comparto sanitario

La conferma per l’anno 2023 del divieto di emissione di fattura elettronica via SdI per le prestazioni rese verso persone fisiche.
Tale divieto riguarda:

  • i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del D.L. 119/2018);
  • i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del D.L.135/2018, che richiama il citato art. 10-bis del D.L. 119/2018.

Rinvio dell’obbligo della fatturazione elettronica per i forfettari sottosoglia o che hanno iniziato l’attività nel corso del 2022

È stato rinviato al 01/01/2024 l’obbligo di emissione della fattura elettronica per i seguenti contribuenti forfettari:

  • i forfettari che hanno iniziato l’attività nel corso del 2022, a prescindere dal volume dei compensi realizzati nel corso del presente anno;
  • i forfettari che hanno iniziato l’attività nei periodi precedenti al 01/01/2022 e che nel corso del 2021 avevano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, inferiori a 25.000 euro.

Proroga della decorrenza della riforma dello sport

Rinvio dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 dell’applicazione delle disposizioni del D.lgs. n. 36/2021, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo.

Proroga 5 per mille alle Onlus

Estensione anche al 2023 la possibilità per le ONLUS di beneficiare del contributo del cinque per mille dell’IRPEF.

Sospensione degli ammortamenti 2023

Sospensione degli ammortamenti possibile per i bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023.

Perdite di esercizio 2022

Sterilizzazione delle perdite di esercizio civilistiche che si concretizzano con l’esercizio in corso al 31/12/2022, cui non si applica la disciplina di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2446 c.c., 2447 c.c., commi 4, 5 e 6 dell’art. 2482-bis c.c. e 2482-ter c.c.

Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

È stato esteso alle annualità 2023 e 2024 il contributo per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, ex art. 2 co. 1 lett. f-bis) del D.P.C.M. 6 aprile 2022.
Il contributo è riconosciuto in misura pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera dell’infrastruttura di ricarica, nel limite massimo di:

  • 500 euro per persona fisica richiedente;
  • 8.000 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.

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