Con la conversione in legge del Decreto-Legge n. 95/2025, il legislatore è intervenuto per fornire un’interpretazione autentica della normativa sul bonus nido, il contributo economico rivolto alle famiglie per sostenere le spese relative alla frequenza di servizi per l’infanzia, pubblici e privati.
La disposizione chiarificatrice è contenuta nell’art. 6-bis, inserito in sede di conversione – che si riferisce in particolare all’art. 1, comma 355, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, norma istitutiva del bonus nido – prevede anche l’istituzione di un regime di validità pluriennale per le domande presentate a partire dal 2026, con effetti significativi in termini di semplificazione e continuità nell’erogazione del beneficio.
Cosa si intende per “bonus nido”
Il bonus nido è un contributo economico erogato dall’INPS per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati, oppure per forme di supporto presso l’abitazione, in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Il chiarimento normativo: cosa rientra nei servizi coperti
Grazie all’intervento interpretativo dell’art. 6-bis, il legislatore ha chiarito che le rette rimborsabili con il bonus nido fanno riferimento a specifiche tipologie di servizi educativi per l’infanzia, purché autorizzati all’esercizio.
Nello specifico, i servizi ammessi al beneficio sono:
- Nidi e micronidi (art. 2, co. 3, lett. a) del D.Lgs. 65/2017): strutture che accolgono bambini tra 3 e 36 mesi;
- Sezioni primavera (art. 2, co. 3, lett. b) del D.Lgs. 65/2017): per bambine e bambini dai 24 ai 36 mesi;
- Spazi gioco e servizi educativi domiciliari (art. 2, co. 3, lett. c), n. 1 e 3, del medesimo decreto): modalità educative alternative riconosciute e regolamentate.
Questo chiarimento risolve definitivamente ogni dubbio interpretativo sulla platea dei servizi che danno diritto al bonus nido, uniformando l’accesso al contributo per strutture diverse da quelle tradizionalmente intese come “nido”.
Bonus nido: novità dal 1° gennaio 2026. Effetti pluriennali della domanda
Una seconda novità rilevante introdotta dal comma 2 dell’art. 6-bis riguarda il regime delle domande a partire dal 1° gennaio 2026.
A partire da questa data, le domande accolte per accedere al bonus nido – e più in generale ai benefici previsti dall’art. 1, comma 355, L. 232/2016 – produrranno effetti anche per gli anni successivi.
Ciò sarà possibile a condizione che vengano verificati annualmente i requisiti di accesso e sia effettuata la prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare. Si tratta di un’importante semplificazione amministrativa, che mira a ridurre la burocrazia per le famiglie e a garantire continuità nel sostegno economico, in presenza dei presupposti richiesti.