Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 114787 del 10 marzo scorso, è stato esteso l’utilizzo del modello RAP – Registrazione di Atto Privato: tra gli atti ora registrabili in via telematica rientrano anche i verbali di distribuzione dei dividendi. Si tratta di una novità rilevante per società e intermediari, che possono così adempiere in modo digitale a un ulteriore obbligo documentale, fino a oggi gestito con modalità più tradizionali. Oltre ai già noti contratti di comodato e preliminari di compravendita immobiliare, il modello RAP consente ora la registrazione di atti connessi alla ripartizione degli utili tra soci.
L’aggiornamento del modello RAP rappresenta un passo avanti verso la digitalizzazione degli adempimenti fiscali e la semplificazione dei rapporti con l’amministrazione tributaria. La possibilità di gestire anche la distribuzione degli utili in modalità telematica agevola le società e snellisce la procedura per gli intermediari.
Una misura che conferma la direzione presa dal legislatore: rendere più efficienti, tracciabili e accessibili le operazioni societarie di routine.
Modello RAP – nuovo modulo integrativo per la distribuzione degli utili
Per questa nuova tipologia di registrazione, è stato predisposto un modulo aggiuntivo composto da due sezioni: il Quadro “Atto – Verbale di distribuzione utili”, che raccoglie il totale degli utili maturati e la somma distribuita, e il Quadro “Soci”, dove indicare i dati identificativi dei soci, la quota posseduta e l’importo loro spettante.
Scadenze e imposte: cosa cambia
Ai sensi dell’art. 13 del DPR 131/86 e dell’art. 4, comma 1, lett. d), n. 1 della Tariffa, Parte I, la registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla delibera e comporta il pagamento di un’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro. A differenza del passato, l’imposta è calcolata e versata in autoliquidazione da parte del soggetto obbligato.
Aggiornamenti anche sulla tassazione degli acconti
Oltre all’estensione ai verbali di distribuzione utili, il provvedimento recepisce quanto previsto dal DLgs. 139/2024 in tema di acconti nei contratti preliminari. La modifica all’art. 10 della Tariffa, Parte I, del DPR 131/86 chiarisce che:
- gli acconti non soggetti a IVA versati al preliminare scontano un’imposta dello 0,5%, come la caparra confirmatoria;
- in alternativa, si applica l’imposta più bassa prevista per il contratto definitivo.
L’obiettivo è evitare una tassazione anticipata eccessiva, mantenendo allineati gli obblighi fiscali alle caratteristiche del contratto finale.