Con l’introduzione della Legge di Bilancio 2025, è cambiato il regime fiscale relativo alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Il criterio di determinazione del fringe benefit non si basa più sulle emissioni di CO₂, ma sul tipo di alimentazione del veicolo, segnando un cambio di paradigma nella tassazione dei compensi in natura.
Uso promiscuo e fringe benefit: cosa si intende
Per uso promiscuo si intende l’assegnazione al dipendente di un veicolo aziendale utilizzabile anche per finalità private. Questo utilizzo extra-lavorativo è considerato un benefit imponibile, ai sensi dell’art. 51 del TUIR, e quindi soggetto a tassazione IRPEF e contribuzione INPS.
Il nuovo sistema: focus sull’alimentazione, non più sulle emissioni
Con le modifiche introdotte, la determinazione del valore del fringe benefit è oggi forfettaria e legata a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, secondo il costo chilometrico ACI. A cambiare è la percentuale applicata, che ora dipende dalla tecnologia del veicolo:
- 10% del costo ACI per veicoli elettrici a batteria
- 20% per veicoli ibridi plug-in
- 50% per veicoli termici tradizionali o ibridi non plug-in
Il valore così calcolato concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente su base annua e viene imputato mese per mese.
Esempi pratici di calcolo
Prendendo a riferimento un costo ACI ipotetico di 0,50 €/km, il fringe benefit annuale sarà:
- Veicolo elettrico: 750 € annui
- Ibrido plug-in: 1.500 € annui
- Veicolo termico o ibrido non plug-in: 3.750 € annui
La quota mensile imponibile si ottiene dividendo l’importo annuo per 12.
Veicoli già in uso: cosa succede
Il nuovo metodo si applica solo a contratti e immatricolazioni effettuati dal 2025 in poi. Per i veicoli già assegnati prima della modifica, continuano a valere le precedenti percentuali, basate sulle emissioni di CO₂:
- Fino a 60 g/km → 25% del costo ACI
- Tra 61 e 190 g/km → 30%
- Tra 191 e 300 g/km → 50%
- Oltre 300 g/km → 60%
Sono previste regole di dettaglio per gestire i casi di veicoli ordinati prima del cambiamento ma consegnati successivamente, con possibilità di scegliere il regime più favorevole a determinate condizioni.
Proroghe e riassegnazioni: quale regime si applica
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 10/2025):
- Se il contratto viene prorogato, si continua ad applicare la disciplina fiscale in vigore al momento della stipula originaria.
- Se il veicolo viene riassegnato a un altro dipendente con un nuovo contratto, vale la normativa vigente al momento della nuova assegnazione.
Deducibilità per l’impresa: invariata al 70%
Sul fronte aziendale, la deducibilità dei costi legati all’uso promiscuo resta confermata nella misura del 70% (art. 164, lett. b-bis) TUIR), senza i limiti fiscali applicabili ai veicoli aziendali in uso esclusivo.
Il requisito temporale per la deducibilità si considera soddisfatto se il veicolo è stato in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta, anche se non continuativamente e anche se condiviso tra più dipendenti.