0571 489255 | 0571 479048
·
Lun - Ven 09:00-12:30 | 15:00-18:30
Area Riservata

Fringe benefit per le auto aziendali: cambia il calcolo

Con l’introduzione della Legge di Bilancio 2025, è cambiato il regime fiscale relativo alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Il criterio di determinazione del fringe benefit non si basa più sulle emissioni di CO₂, ma sul tipo di alimentazione del veicolo, segnando un cambio di paradigma nella tassazione dei compensi in natura.

Uso promiscuo e fringe benefit: cosa si intende

Per uso promiscuo si intende l’assegnazione al dipendente di un veicolo aziendale utilizzabile anche per finalità private. Questo utilizzo extra-lavorativo è considerato un benefit imponibile, ai sensi dell’art. 51 del TUIR, e quindi soggetto a tassazione IRPEF e contribuzione INPS.

Il nuovo sistema: focus sull’alimentazione, non più sulle emissioni

Con le modifiche introdotte, la determinazione del valore del fringe benefit è oggi forfettaria e legata a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, secondo il costo chilometrico ACI. A cambiare è la percentuale applicata, che ora dipende dalla tecnologia del veicolo:

  • 10% del costo ACI per veicoli elettrici a batteria
  • 20% per veicoli ibridi plug-in
  • 50% per veicoli termici tradizionali o ibridi non plug-in

Il valore così calcolato concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente su base annua e viene imputato mese per mese.

Esempi pratici di calcolo

Prendendo a riferimento un costo ACI ipotetico di 0,50 €/km, il fringe benefit annuale sarà:

  • Veicolo elettrico: 750 € annui
  • Ibrido plug-in: 1.500 € annui
  • Veicolo termico o ibrido non plug-in: 3.750 € annui

La quota mensile imponibile si ottiene dividendo l’importo annuo per 12.

Veicoli già in uso: cosa succede

Il nuovo metodo si applica solo a contratti e immatricolazioni effettuati dal 2025 in poi. Per i veicoli già assegnati prima della modifica, continuano a valere le precedenti percentuali, basate sulle emissioni di CO₂:

  • Fino a 60 g/km → 25% del costo ACI
  • Tra 61 e 190 g/km → 30%
  • Tra 191 e 300 g/km → 50%
  • Oltre 300 g/km → 60%

Sono previste regole di dettaglio per gestire i casi di veicoli ordinati prima del cambiamento ma consegnati successivamente, con possibilità di scegliere il regime più favorevole a determinate condizioni.

Proroghe e riassegnazioni: quale regime si applica

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 10/2025):

  • Se il contratto viene prorogato, si continua ad applicare la disciplina fiscale in vigore al momento della stipula originaria.
  • Se il veicolo viene riassegnato a un altro dipendente con un nuovo contratto, vale la normativa vigente al momento della nuova assegnazione.

Deducibilità per l’impresa: invariata al 70%

Sul fronte aziendale, la deducibilità dei costi legati all’uso promiscuo resta confermata nella misura del 70% (art. 164, lett. b-bis) TUIR), senza i limiti fiscali applicabili ai veicoli aziendali in uso esclusivo.

Il requisito temporale per la deducibilità si considera soddisfatto se il veicolo è stato in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta, anche se non continuativamente e anche se condiviso tra più dipendenti.

Related Posts

Disclaimer

Non siamo una testata giornalistica.
Gli articoli non possono essere ritenuti una consulenza sui generis.
Non ci riteniamo responsabili di conseguenze derivanti dall’aver posto in essere operazioni o comportamenti sulla base di quanto riportato negli articoli senza aver reso una consulenza specifica al cliente caso per caso.

Contattaci senza impegno

    Le Ultime News

    chiusura estiva
    Chiusura estiva: dall’11 al 31 agosto
    5 Agosto 2025
    RASD
    RASD – Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche: cosa devono fare ASD e SSD entro il 31 agosto
    21 Luglio 2025
    orario estivo
    Apertura uffici: nuovo orario estivo
    14 Luglio 2025