0571 489255 | 0571 479048
·
Lun - Ven 09:00-12:30 | 15:00-18:30
Area Riservata

Regime forfettario: le somme restituite per errore non fanno superare il tetto di 85.000 euro

Arriva un chiarimento destinato a incidere concretamente sulla permanenza nel regime forfettario: con la risposta a interpello 6 marzo 2026 n. 68, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i compensi o ricavi incassati per errore e poi restituiti al committente non concorrono al calcolo della soglia di 85.000 euro, anche quando la restituzione avviene nell’anno successivo. Un cambio di rotta netto rispetto all’impostazione espressa poche settimane prima, che apre un fronte rilevante per professionisti e partite Iva in regime forfettario.

Regime forfettario, cosa cambia dopo l’interpello n. 68/2026

Il nuovo orientamento supera la lettura più rigida contenuta nella risposta n. 26 del 10 febbraio 2026, secondo cui nel limite di accesso e permanenza nel regime forfettario avrebbero dovuto rientrare anche le somme successivamente restituite, pur se non spettanti in origine. Con l’interpello n. 68/2026, invece, l’Agenzia chiarisce che conta il dato sostanziale: ai fini della verifica del tetto di 85.000 euro, occorre guardare ai compensi effettivamente spettanti, valutando caso per caso l’esistenza dell’errore e i comportamenti adottati per correggerlo.

Soglia di 85.000 euro: quando non si esce dal regime forfettario

La conseguenza pratica è rilevante: se il superamento della soglia è dovuto esclusivamente a somme versate per errore dal committente e poi integralmente restituite, il contribuente non perde il regime forfettario. Il chiarimento interessa in particolare le situazioni in cui l’errata quantificazione dipende da un inquadramento giuridico o economico sbagliato da parte del committente e conferma che, in presenza di una restituzione effettiva e documentabile, quelle somme non devono alterare il requisito dei ricavi e compensi previsto dalla legge 190/2014.

News Correlate

Disclaimer

Non siamo una testata giornalistica.
Gli articoli non possono essere ritenuti una consulenza sui generis.
Non ci riteniamo responsabili di conseguenze derivanti dall’aver posto in essere operazioni o comportamenti sulla base di quanto riportato negli articoli senza aver reso una consulenza specifica al cliente caso per caso.

Contattaci senza impegno

    Le Ultime News

    collegamento pos
    Collegamento POS: il 20 aprile è la prima scadenza da segnare
    7 Aprile 2026
    concordato preventivo biennale
    Concordato preventivo biennale: chiarimenti sul regime premiale
    30 Marzo 2026
    reddito ETS
    Reddito ETS, svolta dal 2026: cambia il regime fiscale per gli enti del Terzo settore
    24 Marzo 2026