Arriva un chiarimento destinato a incidere concretamente sulla permanenza nel regime forfettario: con la risposta a interpello 6 marzo 2026 n. 68, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i compensi o ricavi incassati per errore e poi restituiti al committente non concorrono al calcolo della soglia di 85.000 euro, anche quando la restituzione avviene nell’anno successivo. Un cambio di rotta netto rispetto all’impostazione espressa poche settimane prima, che apre un fronte rilevante per professionisti e partite Iva in regime forfettario.
Regime forfettario, cosa cambia dopo l’interpello n. 68/2026
Il nuovo orientamento supera la lettura più rigida contenuta nella risposta n. 26 del 10 febbraio 2026, secondo cui nel limite di accesso e permanenza nel regime forfettario avrebbero dovuto rientrare anche le somme successivamente restituite, pur se non spettanti in origine. Con l’interpello n. 68/2026, invece, l’Agenzia chiarisce che conta il dato sostanziale: ai fini della verifica del tetto di 85.000 euro, occorre guardare ai compensi effettivamente spettanti, valutando caso per caso l’esistenza dell’errore e i comportamenti adottati per correggerlo.
Soglia di 85.000 euro: quando non si esce dal regime forfettario
La conseguenza pratica è rilevante: se il superamento della soglia è dovuto esclusivamente a somme versate per errore dal committente e poi integralmente restituite, il contribuente non perde il regime forfettario. Il chiarimento interessa in particolare le situazioni in cui l’errata quantificazione dipende da un inquadramento giuridico o economico sbagliato da parte del committente e conferma che, in presenza di una restituzione effettiva e documentabile, quelle somme non devono alterare il requisito dei ricavi e compensi previsto dalla legge 190/2014.




