Con la conversione in legge del Decreto Legge n. 95/2025, il legislatore ha introdotto una misura di particolare interesse per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025: una sanatoria per i ritardi nel versamento dell’unica o della prima rata delle imposte sostitutive dovute in base al regime del ravvedimento operoso.
Una chance per i soggetti ISA
La norma, inserita con l’articolo 9-bis del DL 95/2025 in sede di conversione, ha offerto una possibilità di regolarizzazione a beneficio dei soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che hanno aderito al concordato preventivo. In particolare, la sanatoria ha riguardato i versamenti relativi agli anni d’imposta dal 2018 al 2022.
Le regole originarie: pagamento entro marzo
In base a quanto previsto dall’art. 2-quater, comma 8, del DL 113/2024, convertito nella Legge n. 143/2024, i contribuenti avrebbero dovuto versare le imposte sostitutive:
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in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure
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in forma rateale, fino a 24 rate mensili con interessi calcolati al tasso legale a partire dalla stessa data.
La novità: 5 giorni di tolleranza
Il DL 95/2025 ha introdotto una finestra di tolleranza di cinque giorni per considerare comunque valido e tempestivo il versamento dell’unica o della prima rata, a condizione che fosse effettuato prima della notifica di un verbale di constatazione o di un atto di accertamento.
Dal momento che il termine ultimo di questi cinque giorni (il 5 aprile 2025) è caduto di sabato, la scadenza è slittata a lunedì 7 aprile 2025, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 1, lettera h) del DL 70/2011.
Di conseguenza, tutti i contribuenti che hanno effettuato il versamento entro il 7 aprile 2025 hanno potuto mantenere il diritto ad accedere al ravvedimento per le annualità 2018-2022.
Attenzione alle rate successive
È importante ricordare che la sanatoria ha riguardato solo l’unica o la prima rata. Per chi ha optato per il pagamento rateale, è stato necessario rispettare puntualmente le scadenze di tutte le rate successive. Infatti, eventuali ritardi nelle rate successive non sono stati oggetto di alcuna sanatoria e restano fuori dal perimetro di applicazione della norma.