Con l’inizio del 2026 sono entrate in vigore importanti novità per il Terzo Settore, introdotte dal D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, attuativo della riforma fiscale prevista dalla legge delega n. 111/2023. Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2025 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto una serie di misure che incidono in modo significativo sul quadro fiscale e amministrativo degli enti non profit. Alcune disposizioni erano già operative dal dicembre scorso; altre, più numerose, sono diventate effettive dal 1° gennaio 2026.
Ecco le principali novità da conoscere oggi, selezionate per la loro rilevanza concreta per gli enti del Terzo Settore.
Neutralità fiscale nel passaggio di beni alla sfera non commerciale
Una delle innovazioni più rilevanti è l’introduzione dell’art. 79-bis nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), pensata per evitare la tassazione immediata delle plusvalenze in caso di trasferimento di beni d’impresa dalla sfera commerciale a quella non commerciale.
Il regime, ora operativo, consente agli enti di sospendere la tassazione della plusvalenza esercitando un’apposita opzione in dichiarazione, a patto che i beni siano impiegati esclusivamente per attività statutarie con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La tassazione viene attivata solo in due casi:
- destinazione a finalità diverse da quelle sociali;
- cessione o risarcimento (anche assicurativo) dei beni.
In tali ipotesi, la plusvalenza è determinata secondo quanto previsto dall’art. 86, co. 4 del TUIR, e concorre al reddito imponibile. Questa possibilità si estende anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i beni compresi nel patrimonio destinato e indicati nei regolamenti dei rami ETS.
Forfetario per ODV e APS: nuova soglia da 85.000 euro
Dal 1° gennaio 2026 è finalmente entrato in vigore il regime forfetario previsto dall’art. 86 del Codice del Terzo Settore, destinato a ODV e APS che non superino il limite di 85.000 euro di ricavi annui (ragguagliati ad anno). La soglia, aumentata rispetto al limite precedente di 130.000 euro, è stata stabilita dal D.Lgs. 186/2025, art. 2.
Il regime prevede:
- un coefficiente di redditività dell’1% per le ODV;
- un coefficiente del 3% per le APS;
- esonero dalla rivalsa IVA e dalla maggior parte degli adempimenti connessi;
- indetraibilità dell’IVA sugli acquisti.
Resta comunque possibile, fino al 31 dicembre 2025, l’applicazione del regime transitorio previsto dall’art. 5, co. 15-quinquies del DL 146/2021, ora definitivamente superato.
Esonero dalla certificazione dei corrispettivi
Sempre dal 2026, gli enti che applicano il forfetario ex art. 86 possono beneficiare anche di un’importante semplificazione operativa: sono esentati dalla certificazione dei corrispettivi, incluse le trasmissioni telematiche giornaliere previste dal D.Lgs. 127/2015. A rafforzare questa disposizione è intervenuta anche la modifica al DPR 696/1996, che ora include esplicitamente tra i soggetti esonerati le ODV e APS che applicano il regime forfetario.
Sport dilettantistico: confermato il forfetario con esclusione degli ETS
Dal 13 dicembre 2025 è in vigore la modifica all’art. 1 della Legge 398/1991, che chiarisce in modo definitivo i confini del regime forfetario per le attività sportive dilettantistiche. Il regime può essere applicato da:
- associazioni e società sportive dilettantistiche (comprese le cooperative), iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD);
- ma non dagli enti del Terzo Settore.
Il limite di proventi commerciali per accedere al regime resta fissato a 400.000 euro annui. Il superamento in corso d’anno comporta l’uscita automatica dal regime a partire dal mese successivo.
Prorogato al 2036 il regime di esclusione IVA per le associazioni
Una delle novità più importanti per gli enti associativi è la proroga di dieci anni, fino al 31 dicembre 2035, del regime di esclusione IVA per le attività istituzionali rivolte a soci e tesserati (ex art. 4, commi 4, 5 e 6 del DPR 633/1972).
Questo significa che fino al 2036 continueranno a essere considerate fuori campo IVA:
- le cessioni e prestazioni effettuate da associazioni politiche, sindacali, religiose, culturali, sportive dilettantistiche, assistenziali e di promozione sociale;
- le pubblicazioni associative cedute ai propri membri;
- le somministrazioni alimentari da parte delle APS;
- le attività di propaganda dei partiti politici.
Le agevolazioni IVA si estendono agli ETS (con una sola eccezione)
Dal 2026, le agevolazioni fiscali precedentemente riservate alle ONLUS sono ora applicabili agli enti del Terzo Settore in generale, grazie alla modifica degli articoli 3 e 10 del DPR 633/1972.
Vengono così riconosciute, tra le altre, le seguenti agevolazioni IVA:
- esclusione per le prestazioni pubblicitarie a favore di ETS;
- esenzione per le prestazioni sanitarie, educative e socio-assistenziali;
- esenzione per cessioni gratuite a enti benefici.
Fanno eccezione le imprese sociali in forma societaria, escluse dal beneficio (tranne nel caso del trasporto sanitario, dove l’esenzione vale anche per loro).
Detrazione IVA: riscritta la norma per gli enti non commerciali
L’art. 10 del decreto ha completamente riformulato l’art. 19-ter del DPR 633/72, che disciplina la detrazione IVA per gli enti che svolgono anche attività economiche. La nuova formulazione, ora vigente, chiarisce che:
- il regime si applica ai soggetti che svolgono attività economica non in via esclusiva;
- sono inclusi anche gli acquisti intracomunitari tra quelli “promiscui”;
- la detrazione si calcola su criteri oggettivi, in proporzione all’impiego del bene o servizio;
- è necessario adottare una contabilità separata tra attività economiche e non.
Per gli enti pubblici, la separazione deve avvenire secondo le modalità previste dalla contabilità pubblica (es. enti locali, università, enti di ricerca).




