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Associazioni culturali e RUNTS: tra autonomia e obblighi normativi

Negli ultimi anni, il panorama giuridico che regola il Terzo Settore ha subito una profonda trasformazione. L’entrataL’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) ha introdotto nuovi criteri per il riconoscimento degli enti che intendono operare con finalità solidaristiche e senza scopo di lucro. Tra i soggetti coinvolti, anche le associazioni culturali si trovano oggi davanti a una scelta non priva di conseguenze: aderire al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o mantenere la propria autonomia giuridica e gestionale al di fuori di esso.

Il nodo dell’inquadramento giuridico

Una delle questioni più dibattute riguarda l’inquadramento delle associazioni culturali rispetto alla normativa vigente. Il Codice del Terzo Settore individua diverse tipologie di Enti del Terzo Settore (ETS), tra cui le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (ODV), ma non menziona esplicitamente le associazioni culturali. Questo ha generato una certa incertezza interpretativa: un’associazione che si occupa di attività culturali può rientrare tra gli ETS?

Secondo l’articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, le attività culturali e artistiche sono tra quelle considerate di “interesse generale”. Ciò significa che, se un’associazione culturale svolge tali attività in maniera stabile, non commerciale e con finalità solidaristiche, potrebbe candidarsi a entrare nel RUNTS come ETS, a patto che rispetti gli altri requisiti previsti dalla normativa.

I vantaggi (e gli obblighi) dell’iscrizione al RUNTS

L’ingresso nel RUNTS consente alle associazioni di ottenere lo status di ETS, con accesso a una serie di benefici fiscali e contributivi, oltre alla possibilità di partecipare a bandi pubblici e di ricevere il 5 per mille. Tuttavia, l’iscrizione comporta anche una serie di obblighi: adeguamento dello statuto ai criteri del Codice del Terzo Settore, tenuta di una contabilità trasparente, pubblicazione dei bilanci e dei compensi, oltre a vincoli più stringenti in materia di governance.

Restare fuori dal Registro: una scelta ancora possibile?

Sebbene il Codice del Terzo Settore stia progressivamente diventando il riferimento normativo principale per le realtà associative, nulla vieta alle associazioni culturali di continuare a operare come enti non riconosciuti, purché rispettino le normative civilistiche generali (articoli 36-38 del Codice Civile). In questo caso, però, non possono qualificarsi come ETS né accedere ai relativi benefici.

Resta da valutare caso per caso se la scelta di non aderire al RUNTS sia sostenibile sul piano operativo e finanziario. Un’associazione che si autofinanzia attraverso le attività dei soci e che non intende accedere a fondi pubblici può legittimamente optare per restare fuori dal sistema RUNTS. Tuttavia, in un contesto sempre più orientato alla trasparenza e alla regolamentazione, questa decisione potrebbe tradursi in una minore competitività e visibilità.

Supportiamo le associazioni culturali nell’analisi della propria struttura e operatività, valutando la compatibilità con i requisiti del Codice del Terzo Settore. Offriamo consulenza professionale per accompagnare ogni fase del percorso: dall’adeguamento statutario all’iscrizione al RUNTS, fino alla gestione degli adempimenti previsti. Per una consulenza su misura, contattaci.

 

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