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IRAP studi associati: la Corte costituzionale supera l’automatismo impositivo

La Corte costituzionale ha depositato il 24 luglio 2026 la sentenza n. 153, che ridisegna i confini dell’IRAP per i professionisti che operano in forma associata. La questione era stata sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze, davanti alla quale uno studio notarile associato aveva impugnato il diniego di rimborso dell’imposta versata per il 2022. I giudici hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità, ma hanno accompagnato la decisione con un’interpretazione adeguatrice che smonta la prassi seguita fino a oggi: la semplice esistenza formale di uno studio associato non basta a rendere dovuto il tributo.

IRAP studi associati: da dove nasce la disparità di trattamento

Il punto di partenza è l’articolo 1, comma 8, della L. 234/2021, che dal periodo d’imposta 2022 ha escluso dall’IRAP le persone fisiche esercenti arti e professioni, indipendentemente dall’organizzazione di cui si avvalgono. Una scelta dichiaratamente semplificatoria, che ha eliminato alla radice l’accertamento caso per caso sull’autonoma organizzazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 4/E del 2022, ha però tenuto fuori dall’esonero le associazioni professionali, richiamando l’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, che le equipara alle società semplici: soggetti passivi ai sensi dell’articolo 3 del decreto istitutivo dell’IRAP, per i quali l’attività costituisce in ogni caso presupposto d’imposta. Su questa base, e in linea con le Sezioni Unite della Cassazione del 2016, si era consolidata una soggettività passiva automatica: lo stesso professionista pagava o non pagava l’imposta a seconda che avesse scelto di lavorare da solo o di condividere lo studio con altri colleghi.

Il criterio della spersonalizzazione dell’attività

Il ragionamento della Consulta muove dal dato testuale della norma che equipara le associazioni professionali alle società semplici, la quale richiede che l’attività sia esercitata “in forma associata”. Una formula che, osserva la Corte, non può essere svuotata di significato: occorre che la professione sia effettivamente svolta in comune dai professionisti che compongono lo studio. L’imposta entra in gioco soltanto quando si verifica una spersonalizzazione della prestazione, tale da rendere il risultato economico riferibile alla struttura anziché al lavoro dei singoli.

La Corte descrive l’ipotesi che nella pratica ricorre più di frequente, e che riguarda una quota consistente degli studi italiani: l’associazione che non esercita in proprio alcuna attività professionale ed esaurisce la propria funzione sul piano organizzativo interno. È il caso dello studio costituito per dividere il canone di locazione, acquistare in comune arredi e software gestionali, regolare il rapporto con il personale di segreteria e ripartire poi spese e compensi secondo criteri concordati. In queste situazioni i professionisti operano individualmente e l’imposta non è dovuta a prescindere da quanto sia strutturato lo studio, poiché ciò che rileva non è la dimensione dell’organizzazione.

Resta ovviamente assoggettato a IRAP lo studio che assume gli incarichi in proprio, i cui associati operano in modo integrato e al quale il cliente si rivolge in quanto tale. Frequente anche la situazione intermedia, con una parte degli incarichi gestita personalmente dal singolo e una parte affidata alla struttura comune: qui la Corte, richiamando un precedente della Cassazione, riconosce che il reddito derivante esclusivamente dal lavoro professionale dell’associato resta fuori dal campo di applicazione dell’imposta, a condizione che sia adeguatamente separato da quello prodotto avvalendosi dell’organizzazione. Una condizione che si gioca interamente sulla qualità dell’impianto contabile e documentale.

Il passaggio di maggiore impatto pratico riguarda però la prova. Poiché l’attività professionale è di regola svolta individualmente, e alcune prestazioni sono per legge riservate alla persona fisica, la Corte afferma che l’esercizio in forma associata è un requisito da dimostrare e che la relativa prova grava sull’Amministrazione finanziaria. È un ribaltamento rispetto alla prassi seguita finora, che muoveva dall’automatica soggettività passiva dello studio e lasciava al contribuente il compito di smontarla. La stessa Corte precisa che questo non autorizza alcuna forma di elusione, restando fermo il dovere di leale collaborazione.

Rimborsi e verifiche da avviare subito

La pronuncia riguarda direttamente un’associazione fra notai, categoria per la quale la Consulta osserva che l’attività conserva normalmente un carattere personale, anche per il collegamento con l’esercizio di una pubblica funzione. I principi enunciati hanno però portata generale e possono essere invocati da altre categorie professionali, purché l’attività non sia realmente esercitata in forma collettiva.

Il primo passo è una ricognizione documentata di come lo studio opera in concreto: chi assume gli incarichi, come sono intestati mandati e fatture, quale ruolo hanno collaboratori e dipendenti, quanto pesa la struttura comune sul risultato finale. Da questa verifica dipende ogni valutazione successiva.

Ove ne ricorrano i presupposti si può presentare istanza di rimborso dell’IRAP versata a partire dal 2022. Il termine è di quarantotto mesi dalla data di ciascun versamento, acconti compresi: il saldo 2022, corrisposto nel giugno 2023, resta quindi recuperabile fino al giugno 2027, mentre gli acconti versati nel corso del 2022 stanno maturando la decadenza in queste settimane. Per i giudizi già pendenti la pronuncia costituisce un supporto argomentativo di peso, da far valere con apposita memoria.

Una cautela è d’obbligo. La valutazione sull’esercizio in comune resta una questione di fatto, rimessa in caso di controllo all’apprezzamento dell’ufficio e del giudice tributario: la sentenza, per quanto autorevole, non elimina il contenzioso e ne sposta piuttosto il baricentro sulla ricostruzione della realtà organizzativa dello studio. Conviene perciò allineare fin d’ora l’assetto documentale al modello effettivo, con intestazione coerente dei mandati, tracciabilità del rapporto con il cliente ed evidenza contabile separata delle prestazioni personali.

Il testo integrale della decisione è consultabile sul sito della Corte costituzionale. Sul trattamento fiscale del reddito professionale abbiamo affrontato in precedenza anche il tema dei rimborsi spese di artisti e professionisti.


Lo Studio CLU affianca studi associati e associazioni professionali nella verifica dei presupposti IRAP e nella predisposizione delle istanze di rimborso. Per un’analisi sul caso specifico, contattaci.

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