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Spese per l’abbigliamento: Il momento della dichiarazione dei redditi si fa sempre più vicina e come ogni anno in questo periodo si ripresenta puntuale la questione di quali spese possono essere portate in deduzione. Tra le tante voci che lavoratori autonomi, libri professionisti e imprenditori individuali possono dedurre ci sono anche i costi relativi alle spese per abbigliamento. Ma quali tipologie di abiti rientrano nella deducibilità e quali no? E per quale valore massimo? Facciamo chiarezza.

Deducibilità spese per l’abbigliamento: la legislazione

Un primo aspetto da sottolineare sulle spese per l’abbigliamento di professionisti, lavoratori autonomi e imprenditori individuali, riguarda la “natura del vestiario” e quindi è necessario distinguere tra abbigliamento tecnico da lavoro e abbigliamenti generico; dove per vestiario tecnico si considerano tutti quei capi d’abbigliamento necessari per svolgere il proprio lavoro in maniera adeguata, come ad esempio il camice per un medico o la tuta per il meccanico, mentre nel vestiario generico rientrano i capi d’abbigliamento necessari per una presentazione adeguata del professionista davanti alla clientela, ma che non hanno una funzionalità tecnica specifica.

Da un punto di vista normativo, il legislatore non ha specificato norme specifiche dedicate alle spese per l’abbigliamento sostenute da professionisti, lavoratori autonomi e imprenditori individuali, e lanche la giurisprudenza sul tema è piuttosto scarsa; quindi bisognerà far riferimento alle regole generali che disciplinano la possibilità di detrarre i costi dal reddito d’impresa e dal reddito di lavoro autonomo.

Nel contesto del reddito d’impresa, l’articolo 109 comma 5 del TUIR stabilisce che le spese possono essere dedotte solo se sono strettamente correlate all’attività svolta o ai beni che generano ricavi o altri proventi che contribuiscono a formare il reddito. Questo principio di inerenza determina la possibilità di dedurre tali spese:

5) Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all’articolo 87, non rilevano ai fini dell’applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.

Per quanto riguarda il lavoro autonomo, l’articolo 54 del TUIR è la disposizione a cui fare riferimento, anche se non fornisce una definizione esplicita del principio di inerenza. Nonostante ciò, sia la prassi che la dottrina sono concordi sul fatto che sia necessario un collegamento funzionale tra i costi sostenuti e i compensi ricevuti per rendere deducibili tali spese.

Deducibilità spese per l’abbigliamento: la giurisprudenza

In materia di giurisprudenza, sono state emesse due sentenze rilevanti che hanno trattato questo argomento, di cui una di esse è di recente pubblicazione.

  1. Sentenza numero 6443 del 22/07/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano: in questa sentenza si stabilisce la possibilità di dedurre parzialmente al 50% le spese sostenute per il vestiario generico, qualificandole come costi ad utilizzo promiscuo, e inquadrando tale deduzione nell’articolo 54 comma 3 del TUIR.
  2. Sentenza numero 177/2 del 14/02/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto: Questa sentenza stabilisce che affinché un costo per il vestiario in senso generico, come ad esempio una toga per un avvocato o una tuta per un artigiano, possa essere dedotto, è necessario che il costo sia certificato, quantificato con precisione, debitamente documentato e strettamente necessario per l’attività svolta dal professionista. La semplice considerazione che l’abbigliamento contribuisca all’immagine del professionista non è sufficiente per la deducibilità.

Conclusioni

Da qui si comprende che riguardo all’abbigliamento tecnico, che è completamente strumentale e strettamente legato all’esercizio dell’attività, tutte le spese sostenute dal professionista, dal lavoratore autonomo o dall’imprenditore individuale possono essere completamente dedotte. Tuttavia, per il vestiario generico, che non ha una finalità tecnica specifica, la possibilità di deduzione, anche solo parziale, dipenderà dalla capacità del professionista, del lavoratore autonomo o dell’imprenditore individuale di dimostrare un collegamento tra il costo sostenuto e i ricavi o compensi ottenuti.
La deducibilità delle spese sostenute per il vestiario che non sia direttamente collegabile all’attività dovrà essere valutata caso per caso, con attenzione, prendendo in considerazione le norme generali e le sentenze pertinenti.

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