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Importanti aggiornamenti dal primo gennaio del prossimo anno, per quanto concerne la residenza fiscale delle persone fisiche: come stabilito nel decreto Anticipi che accompagna la riforma fiscale, viene infatti rielaborata quanto già disciplinato nell’articolo 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
La nuova disciplina, infatti, potrebbe portare a un aumento del numero di persone fisiche considerate residenti in Italia, in particolare per i soggetti che trascorrono periodi di tempo significativi nel territorio dello Stato, anche se non hanno la residenza effettiva in Italia.
Ma entriamo nello specifico.

Le principali novità

  • Introduzione di un criterio di presenza fisica come elemento autonomo per la determinazione della residenza fiscale, anche indipendentemente dal domicilio o dalla dimora abituale. In questo modo, si intende contrastare il fenomeno della “migrazione fiscale”, ovvero la pratica di trasferire la residenza fiscale in un paese con un sistema fiscale più favorevole, senza che vi sia un reale trasferimento della residenza effettiva: in pratica una persona fisica sarà considerata residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, è presente nel territorio dello Stato per un periodo superiore a 183 giorni.
  • L’iscrizione anagrafica per la maggior parte del periodo d’imposta costituirà una presunzione assoluta di residenza in Italia. In questo modo, si intende semplificare l’accertamento della residenza fiscale per le persone fisiche.
  • Il domicilio non sarà più un requisito necessario per la residenza fiscale. In questo modo, si intende allineare la disciplina italiana a quella di altri paesi europei.

Cos’è la residenza fiscale delle persone fisiche

Nel nostro Paese, la residenza fiscale è disciplinata dall’articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR):

1.Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.
2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Sinteticamente, si stabilisce che una persona fisica è residente in Italia se:

  • è iscritta nell’Anagrafe delle persone residenti in Italia;
  • ha il proprio domicilio o la propria dimora abituale in Italia.

Il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi, ovvero dove si trova il centro dei suoi interessi economici. La dimora abituale è il luogo in cui la persona ha la sua abituale dimora, ovvero dove si trova il centro dei suoi interessi sociali.

In pratica, l’Agenzia delle Entrate tiene conto di una serie di fattori, tra cui:

  • il luogo in cui la persona ha la propria casa di abitazione;
  • il luogo in cui la persona ha il proprio lavoro o svolge la propria attività professionale;
  • il luogo in cui la persona ha i propri familiari;
  • il luogo in cui la persona ha i propri beni e interessi economici.

 

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