Per le ONLUS italiane il tempo sta davvero per scadere. Dopo anni di attesa, proroghe e incertezze normative, il legislatore ha fissato un termine chiaro: entro il 31 marzo 2026 le ONLUS dovranno decidere se transitare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), diventando a tutti gli effetti Enti del Terzo Settore (ETS), oppure affrontare la chiusura e la cancellazione dall’anagrafe ONLUS.
Il percorso, iniziato formalmente con il decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), ha conosciuto numerosi rinvii, ma oggi ha contorni più definiti. Il termine di marzo 2026 è stato confermato grazie alla proroga introdotta dal Milleproroghe, in attesa che l’Unione Europea dia il via libera al nuovo regime fiscale previsto dal Codice del Terzo Settore.
Cosa cambia per le ONLUS
La riforma punta a riunire sotto un’unica cornice normativa le principali forme di non profit: ONLUS, Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS), garantendo maggiore trasparenza, uniformità di regole e accesso a benefici fiscali mirati.
Per le ONLUS, ciò significa prima di tutto adeguarsi ai nuovi requisiti previsti dal Codice. Lo statuto dovrà essere rivisto per allinearsi alle finalità di interesse generale indicate all’articolo 5, rispettare le regole sulle attività diverse (articolo 6), sui volontari (articolo 17), e adottare i nuovi schemi di bilancio previsti dall’articolo 13.
Non tutte le strade, però, sono percorribili. Le ONLUS non potranno trasformarsi in impresa sociale, come stabilito dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 112/2017, ma dovranno scegliere se qualificarsi come ODV, APS o ETS generico.
Perché è importante agire per tempo
La cancellazione dall’anagrafe ONLUS, prevista dall’articolo 102, comma 2, del Codice, comporterà la perdita di tutte le agevolazioni fiscali storiche: dall’esenzione IRES alla deducibilità e detraibilità delle donazioni per i sostenitori, fino all’accesso ai fondi del 5×1000.
Non solo: c’è anche la questione patrimoniale. L’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 460/1997 prevede infatti che il patrimonio accumulato venga destinato alle finalità istituzionali o devoluto secondo quanto previsto dallo statuto.
Anche se formalmente c’è tempo fino al 31 marzo 2026, il consiglio è chiaro: non aspettare l’ultimo momento. Gli adeguamenti statutari richiedono tempo, confronti interni e passaggi assembleari. Inoltre, la procedura telematica di iscrizione al RUNTS può essere complessa e necessita di una pianificazione accurata, per evitare errori o ritardi che potrebbero compromettere l’accesso ai benefici del nuovo regime.
La Riforma del Terzo Settore non è solo un adempimento burocratico, ma un passaggio strategico per le ONLUS. Significa entrare in un sistema normativo più moderno, accedere a nuovi strumenti di finanziamento, rafforzare la propria riconoscibilità e credibilità pubblica.
Lo Studio Caruigi Lini Ulivieri è pronto a supportare le ONLUS in ogni fase di questo percorso: dall’analisi dello statuto alle modifiche necessarie, dalla scelta della qualifica ETS alla gestione della pratica di iscrizione. Prepararsi per tempo significa trasformare un obbligo normativo in un’opportunità di crescita e consolidamento.