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Legge annuale PMI 2026: le principali novità in vigore dal 7 aprile

La legge annuale sulle PMI (L. 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata in G.U. n. 68 del 23 marzo 2026) è in vigore dal 7 aprile 2026. A distanza di circa due mesi, con alcune disposizioni già applicabili e altre ancora legate ai provvedimenti attuativi, è utile fare il punto sulle principali misure introdotte dalla legge annuale PMI 2026. Il provvedimento contiene interventi eterogenei che riguardano la fiscalità delle aggregazioni, il lavoro e la sicurezza, la previdenza e la tutela del mercato; diverse novità, pur inserite in una legge dedicata alle piccole e medie imprese, si applicano a tutte le aziende.

Legge annuale PMI 2026: le novità fiscali per reti d’impresa e pensionati esteri

L’art. 1 ripropone la sospensione da imposizione degli utili d’esercizio reinvestiti nelle reti d’impresa, sul modello dell’agevolazione già prevista dall’art. 42 co. 2-quater del DL 78/2010. La misura si applica ai periodi d’imposta dal 2026 al 2028 ed è riservata alle imprese che aderiscono a una “rete contratto”, cioè priva di soggettività giuridica. Gli utili, accantonati in apposita riserva e nel limite di un milione di euro l’anno, devono essere destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare, entro l’esercizio successivo, gli investimenti del programma comune di rete, che deve essere stato preventivamente asseverato. Per l’agevolazione sono stanziati 15 milioni di euro annui, mentre l’operatività piena resta subordinata a un decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy.

L’art. 26 interviene invece sull’art. 24-ter del TUIR, che disciplina l’imposta sostitutiva del 7% sui redditi di fonte estera dei titolari di pensione estera che trasferiscono la residenza nei Comuni del Centro-Sud. La soglia di popolazione dei Comuni di destinazione sale da 20.000 a 30.000 abitanti, ampliando il numero dei territori che danno diritto al beneficio. Le altre condizioni del regime restano invariate. La legge non prevede una norma espressa di decorrenza, profilo che potrà generare dubbi applicativi per i trasferimenti operati nei primi mesi del 2026.

Per chi gestisce un’impresa, il tema fiscale si intreccia con altre scadenze recenti: sul punto può essere utile l’approfondimento dello Studio sui chiarimenti relativi al concordato preventivo biennale.

Lavoro e sicurezza nella legge 34/2026: ricambio generazionale, smart working e CIG

Sul fronte del lavoro, l’art. 6 introduce in via sperimentale per il biennio 2026-2027, e per un massimo di 1.000 lavoratori, un part-time incentivato per favorire il ricambio generazionale nelle aziende private fino a 50 dipendenti. Il lavoratore prossimo alla pensione, con anzianità contributiva antecedente al 1996 e in possesso dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia o anticipata entro l’1 gennaio 2028, può trasformare il rapporto a tempo pieno in part-time con una riduzione d’orario compresa tra il 25% e il 50%. In cambio sono riconosciuti l’integrazione dei versamenti contributivi, la copertura pensionistica figurativa e un esonero contributivo del 100% della quota IVS a carico del lavoratore, entro il limite di 3.000 euro. Il beneficio è subordinato alla contestuale assunzione a tempo pieno e indeterminato di un under 34 per ciascun lavoratore coinvolto.

L’art. 11 modifica il Testo unico sulla sicurezza (DLgs. 81/2008) inserendo il nuovo co. 7-bis all’art. 3, dedicato al lavoro agile svolto in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. In questi casi il datore assolve gli obblighi di sicurezza compatibili con la modalità agile, in particolare quelli relativi all’uso dei videoterminali, attraverso la consegna al lavoratore e al rappresentante per la sicurezza di un’informativa scritta con cadenza almeno annuale, che individua i rischi generali e specifici. La violazione dell’obbligo informativo è sanzionata ai sensi dell’art. 55 co. 5 lett. c) del DLgs. 81/2008, con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Sempre in materia di sicurezza, l’art. 10 co. 1 lett. b) modifica l’art. 37 co. 4 del DLgs. 81/2008 ed estende l’obbligo di formazione e addestramento dei lavoratori anche ai periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione sia di riduzione dell’orario. L’art. 10 co. 3 prevede poi una semplificazione per le imprese agricole: l’iscrizione all’INPS dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli potrà essere presentata direttamente all’Istituto anziché tramite la comunicazione unica (ComUnica), anche per le modifiche e la cessazione dell’attività. La facoltà non è immediatamente operativa e attende le disposizioni attuative dell’INPS.

Imprese e mercato: false recensioni, artigianato e obbligo assicurativo

Gli artt. 18-22 introducono una disciplina contro le false recensioni online relative a ristorazione, strutture turistiche e ricettive, terme e attrazioni turistiche situate in Italia. Una recensione si considera lecita quando rispetta queste condizioni:

  • è rilasciata entro 30 giorni dalla data di utilizzo del prodotto o del servizio;
  • proviene dalla persona che ha effettivamente fruito della prestazione, con presunzione di autenticità se corredata da documentazione fiscale;
  • è coerente con il prodotto o con le caratteristiche della struttura;
  • non è frutto di sconti, promesse o altri vantaggi del fornitore.

La recensione è illecita in assenza di tali requisiti e, in ogni caso, dopo 2 anni dalla pubblicazione. È vietato l’acquisto e la cessione di recensioni a qualsiasi titolo. Sull’osservanza vigila l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che esercita i poteri investigativi e sanzionatori dell’art. 27 del DLgs. 206/2005 (Codice del consumo) e potrà adottare apposite linee guida; per le segnalazioni e la qualifica di segnalatore attendibile il testo rinvia al regolamento europeo 2022/2065 (Digital Services Act). Le nuove regole si applicano alle recensioni pubblicate a partire dal 7 aprile 2026.

L’art. 16 modifica l’art. 5 della L. 443/85 e vieta di adottare, come ditta, insegna o marchio oppure nella promozione dei prodotti, riferimenti all’artigianato o all’artigianalità quando l’impresa non è iscritta all’albo delle imprese artigiane e non realizza direttamente i beni o servizi pubblicizzati. La violazione comporta una sanzione pari all’1% del fatturato, comunque non inferiore a 25.000 euro per ogni violazione, irrogata dall’autorità regionale competente secondo la L. 689/81.

L’art. 9, infine, estende le deroghe all’obbligo assicurativo per la responsabilità civile (art. 122-bis co. 1 del DLgs. 209/2005) ai settori ferroviario, portuale, aeroportuale e agricolo. Sono esclusi dall’obbligo i carrelli non immatricolati che operano all’interno di aree aziendali e le macchine agricole non immatricolate impiegate in fondi e spazi non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperti da una polizza di responsabilità civile diversa da quella obbligatoria. In questi casi non sorge l’obbligo di indennizzo del Fondo di garanzia previsto dall’art. 283 del DLgs. 209/2005.

Diverse delle misure descritte restano in attesa dei provvedimenti attuativi, dal decreto del MIMIT per le reti d’impresa alle disposizioni INPS per le imprese agricole, fino alle linee guida dell’AGCM sulle recensioni. È quindi opportuno monitorare l’evoluzione del quadro nei prossimi mesi per coglierne gli effetti operativi.

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