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Doppia iscrizione RUNTS e Registro delle imprese: quando è obbligatoria per gli ETS commerciali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la nota n. 7741 del 15 maggio 2026, ha chiarito a quali condizioni un ente del Terzo settore che opera in forma di impresa commerciale debba iscriversi anche al Registro delle imprese, oltre che al RUNTS. Il documento risponde a un quesito sollevato dagli uffici del RUNTS delle regioni e delle province autonome e stabilisce che la doppia iscrizione RUNTS e Registro delle imprese scatta solo quando l’ente presenta i requisiti civilistici propri dell’impresa. La qualifica fiscale di ente commerciale, da sola, non fa sorgere l’obbligo.

Quando scatta la doppia iscrizione RUNTS e Registro delle imprese

L’articolo 11, comma 2 del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) prevede che gli ETS i quali esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale si iscrivano al Registro delle imprese in aggiunta al RUNTS. Restano fuori da questo obbligo le imprese sociali, per le quali la sezione dedicata del RUNTS è collegata direttamente al Registro delle imprese e rende superflua una registrazione separata.

Il doppio adempimento risponde a una logica di trasparenza verso i terzi: l’iscrizione al Registro delle imprese dà conto della natura imprenditoriale dell’ente, quella al RUNTS ne certifica la qualificazione giuridica di ETS. Il Ministero ricorda inoltre che alcune categorie di enti restano per loro natura estranee al modello imprenditoriale, come le organizzazioni di volontariato e gli enti filantropici, che traggono le proprie risorse in prevalenza da donazioni, lasciti e raccolte fondi.

Impresa civilistica ed ente commerciale ai fini fiscali: due qualifiche distinte

Il passaggio centrale della nota riguarda la distinzione tra la natura imprenditoriale dell’ente sul piano civilistico e la sua eventuale qualifica fiscale di ente commerciale. Le due nozioni seguono criteri diversi e possono non coincidere.

Sul piano fiscale, l’articolo 79 del Codice del Terzo settore àncora la commercialità delle attività di interesse generale al superamento dei ricavi sui costi, e verifica poi se i proventi delle attività commerciali e di quelle diverse superino le entrate di natura non commerciale. Su come il regime entrato in vigore quest’anno distingue gli ETS commerciali da quelli non commerciali ci siamo soffermati in questo approfondimento sul reddito ETS dal 2026. La qualifica civilistica di impresa richiede invece qualcosa in più: accanto al metodo economico servono un’organizzazione stabile dei fattori produttivi e un esercizio abituale dell’attività, senza che rilevi il conseguimento occasionale di un utile in un singolo esercizio.

Ne deriva una conseguenza concreta. L’iscrizione al Registro delle imprese diventa obbligatoria soltanto per gli ETS che, oltre a superare i limiti quantitativi di non commercialità dell’articolo 79, presentano anche i requisiti qualitativi dell’impresa. Il solo superamento delle soglie fiscali resta privo di effetti sull’obbligo di iscrizione.

A chi spetta valutare la commercialità dell’ente

La nota fissa infine un punto di metodo sul riparto delle competenze. La valutazione della commercialità fiscale di un ETS spetta all’amministrazione finanziaria, ossia all’Agenzia delle Entrate. Agli uffici del RUNTS compete la verifica del rispetto delle disposizioni che regolano l’iscrizione e la permanenza dell’ente nelle diverse sezioni del Registro, comprese le eventuali migrazioni di sezione o le incompatibilità sopravvenute.

Per gli enti interessati il primo passo resta l’analisi della propria attività, per capire se questa integri i presupposti civilistici dell’impresa e faccia sorgere l’obbligo di iscrizione al Registro. Lo Studio CLU affianca ETS, associazioni e fondazioni nella valutazione della qualifica e negli adempimenti collegati al RUNTS e al Registro delle imprese.

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