A inizio aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre risposte a interpello che aggiornano il quadro operativo del concordato preventivo biennale su altrettanti fronti: il blocco dell’attività dell’unico committente, la partecipazione a studi associati con bienni disallineati, e l’acquisto di aziende da parte di imprenditori individuali. Chiarimenti attesi, che aiutano a capire dove il concordato preventivo biennale regge e dove invece si inceppa.
Concordato preventivo biennale e unico committente: la cessazione non è automatica
Il caso affrontato nella risposta n. 98 del 1° aprile riguarda un agente immobiliare il cui unico committente – un’impresa edile – si è trovato impossibilitato ad accedere al cantiere per effetto di un provvedimento giudiziario. L’Agenzia chiarisce che questa situazione può configurare una causa di cessazione del concordato preventivo biennale ai sensi dell’art. 19, co. 2, del D.Lgs. 13/2024, ma solo in presenza di un doppio requisito dimostrabile: il nesso causale diretto tra il blocco del cantiere e l’impossibilità di operare dell’agente, e la riduzione del reddito effettivo – o del valore della produzione netta – superiore al 30% rispetto al reddito concordato. Il blocco in sé non basta: occorre provarne le conseguenze economiche concrete. In più, la qualifica di “unico committente” deve essere verificabile per l’intero arco temporale rilevante – 2023, 2024 e 2025.
Concordato preventivo biennale e studi associati: il disallineamento dei bienni non esclude
La risposta n. 100 del 2 aprile affronta un tema che interessa molti studi professionali strutturati come associazioni o società tra professionisti: cosa succede quando i soci hanno aderito al concordato preventivo biennale in periodi diversi? L’Agenzia è chiara: il semplice disallineamento temporale tra il biennio dello studio e quello dei singoli soci non costituisce causa di esclusione, a condizione che nel medesimo periodo tanto l’associazione quanto i soci applichino il CPB. Il caso esaminato era articolato – un socio di minoranza uscito a fine 2024, sostituito da un nuovo socio già in concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025 – e l’Agenzia ha confermato la compatibilità dell’accordo. Vale però l’avvertenza finale: se il nuovo socio di minoranza non dovesse rinnovare per il biennio 2026-2027, questo determinerà la cessazione del CPB per il solo anno 2026.
CPB e operazioni straordinarie: nessun rischio per l’imprenditore individuale
Con la risposta n. 103, sempre del 2 aprile, l’Agenzia risolve un dubbio che poteva frenare operazioni di crescita ordinaria: un agente di commercio in concordato preventivo biennale 2025-2026 che acquista un’azienda nel settore dell’elaborazione dati non decade dall’accordo. La causa di cessazione prevista dall’art. 11, co. 1, lett. b-ter) del D.Lgs. 13/2024 fa riferimento esplicito a “società ed enti”, non all’imprenditore individuale. La norma, interpretata in senso letterale, esclude quindi chi opera come persona fisica: un’acquisizione che per una società avrebbe potuto interrompere il CPB, per l’imprenditore individuale non produce lo stesso effetto.
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