Dallo scorso 22 maggio, l’Agenzia delle Entrate può mettere a disposizione dell’Agente della riscossione i dati aggregati delle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo, così da rendere più rapidi e mirati i pignoramenti presso terzi. È la novità introdotta con un provvedimento attuativo che dà seguito alla legge di bilancio 2026 e che riguarda da vicino imprese e professionisti con carichi affidati alla riscossione, ma anche i loro clienti titolari di partita IVA. Non nasce una nuova procedura esecutiva: cambia la capacità dell’amministrazione di individuare con precisione i crediti commerciali su cui agire.
Cosa prevede la nuova disciplina sulle fatture elettroniche
Il fondamento normativo è l’art. 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del D.Lgs. 127/2015, disposizione inserita dall’art. 1, comma 117 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025). La norma estende all’Agenzia delle Entrate la facoltà di mettere a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto, con riferimento ai sei mesi precedenti a quello in cui i dati vengono resi disponibili. La finalità è circoscritta: alimentare attività di analisi orientate all’avvio delle procedure esecutive presso terzi.
Il flusso non riguarda il contenuto integrale delle fatture. Vengono condivisi i soli dati quantitativi e anagrafici necessari all’azione esecutiva, come la somma dei corrispettivi e i dati identificativi del cliente. Questa impostazione risponde al principio di minimizzazione dei dati personali, su cui si è espresso favorevolmente il Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del 14 maggio 2026. Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione operano come titolari autonomi del trattamento, ciascuno per il proprio ambito di competenza.
Come funziona il pignoramento presso terzi
Con questo scambio di informazioni l’Agente della riscossione può conoscere in tempi brevi le somme fatturate dal debitore verso uno stesso cliente. Per “terzi pignorabili” si intendono i cessionari o committenti titolari di partita IVA, persone fisiche o meno, nei cui confronti il debitore o i coobbligati hanno emesso fattura elettronica. Individuato il rapporto commerciale, diventa possibile attivare il pignoramento presso terzi nella forma semplificata prevista dall’art. 72-bis del DPR 602/73.
In questa procedura l’Agente della riscossione sostituisce la citazione in giudizio del terzo con l’ordine di pagare direttamente nelle proprie mani, fino a concorrenza del credito per cui si procede. Il versamento riguarda le somme il cui diritto alla percezione è già maturato, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, e le restanti somme alle rispettive scadenze. Se il terzo non ottempera all’ordine di pagamento, l’Agente della riscossione cita in giudizio il terzo e il debitore nei modi ordinari.
Cosa cambia per imprese e professionisti
L’effetto pratico è che i crediti verso clienti business diventano più visibili e più facilmente aggredibili per chi ha cartelle non pagate. Nella fase di avvio le informazioni vengono trasmesse via PEC, in file protetti da password comunicata su un canale diverso, con accesso riservato al personale autorizzato; a regime è previsto un servizio automatizzato di scambio dati.
L’attenzione maggiore spetta a chi riceve un atto di pignoramento riferito a un proprio fornitore. Dal momento della notifica, le somme dovute al fornitore vanno versate all’Agente della riscossione e non più al fornitore stesso: un pagamento effettuato comunque al fornitore, anche in buona fede, resta inefficace verso l’Erario e può tradursi nel rischio di dover pagare due volte. Per questo è opportuno presidiare la PEC aziendale e, alla ricezione di un atto di pignoramento, sospendere i pagamenti verso il fornitore indicato fino alle verifiche del caso.
Lo Studio resta a disposizione per valutare la posizione di imprese e professionisti con carichi affidati alla riscossione e per la gestione degli atti di pignoramento presso terzi.


