Negli ultimi anni il quadro normativo ha imposto a imprese ed enti un cambio di paradigma nella gestione: non è più sufficiente amministrare “a vista”, ma diventa necessario dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, idonei a consentire un monitoraggio costante dell’equilibrio economico e finanziario dell’attività svolta.
Una previsione che, contrariamente a quanto spesso si ritiene, non riguarda soltanto le società commerciali, ma può estendersi anche al mondo non profit e, in presenza di specifiche condizioni legate allo svolgimento di attività economicamente organizzata, alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD).
Questo articolo apre una serie di tre approfondimenti dedicati al tema degli adeguati assetti. In questa prima parte l’attenzione è rivolta al perimetro soggettivo dell’obbligo e ai fondamenti normativi della disciplina; nel prossimo contributo, in pubblicazione la prossima settimana, l’analisi si concentrerà invece sul profilo operativo, con particolare riferimento all’assetto amministrativo e agli strumenti di pianificazione e controllo.
La settimana dopo ancora, ci concentreremo invece sull’aspetto più propriamente organizzativo.
L’origine normativa degli adeguati assetti
Il punto di partenza è rappresentato dall’articolo 2086 del Codice civile, come riformato nel 2019, che ha introdotto il dovere, in capo all’imprenditore che operi in forma individuale o collettiva, di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’attività esercitata.
La disposizione va letta in coordinamento con l’articolo 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), in vigore dal 2022, che attribuisce agli assetti una funzione specifica: la tempestiva rilevazione dello stato di crisi e l’adozione delle iniziative idonee a farvi fronte.
La finalità perseguita dal legislatore è quella di favorire un controllo anticipato degli squilibri, consentendo interventi tempestivi prima che la crisi diventi irreversibile, in linea con il principio europeo della ristrutturazione precoce.
L’applicazione al mondo non profit
Per gli enti del Terzo Settore (ETS) il quadro normativo è chiaro: il Codice del Terzo Settore richiama espressamente la disciplina degli adeguati assetti e le correlate responsabilità dell’organo amministrativo, prevedendo altresì che l’organo di controllo vigili sulla loro adeguatezza e sul concreto funzionamento.
Più articolata è invece la posizione delle associazioni sportive dilettantistiche.
Le società sportive dilettantistiche (SSD), in quanto società, rientrano sempre nell’ambito applicativo della normativa.
Per le ASD, invece, è necessario verificare in concreto, al di là della forma giuridica adottata, se l’attività svolta possa essere qualificata come attività di impresa.
Quando un ente non profit svolge attività di impresa
La nozione di impresa non è legata alla presenza di uno scopo di lucro. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, è impresa qualsiasi ente che eserciti un’attività economica consistente nell’offerta di beni o servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo status giuridico e dalle modalità di finanziamento.
In linea con tale impostazione, dottrina e giurisprudenza nazionali ritengono che costituisca attività di impresa ogni attività economicamente organizzata che partecipi agli scambi economici, anche in assenza di lucro soggettivo.
Tra gli indicatori che possono rilevare, in concreto, ai fini dell’individuazione di un’attività economica svolta da un ente non profit rientrano:
- il possesso di partita IVA;
- l’iscrizione al REA;
- la presenza di una gestione improntata all’economicità, intesa come equilibrio tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo).
Ne deriva che anche una ASD priva di partita IVA può, in determinate circostanze, svolgere un’attività economicamente rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina sugli adeguati assetti. Si pensi, ad esempio, alla gestione di un impianto sportivo in concessione, all’utilizzo di linee di credito o finanziamenti, alla presenza di costi strutturali e obblighi periodici di pagamento: situazioni che richiedono una gestione organizzata ed efficiente per il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario.
Lucro oggettivo e assenza di distribuzione degli utili
È fondamentale distinguere tra:
- lucro oggettivo, ossia l’attitudine dell’attività a conseguire avanzi di gestione;
- lucro soggettivo, che presuppone la distribuzione di utili o patrimonio ai soci o associati.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che lo scopo di lucro soggettivo non è elemento essenziale per la qualificazione dell’attività di impresa: ciò che rileva è l’esistenza di una gestione economicamente organizzata, idonea a garantire la remunerazione dei fattori produttivi (Cass. civ., sez. I, n. 6835/2014; n. 22955/2020).
Di conseguenza, anche gli enti non profit – comprese le ASD – possono rientrare nell’ambito applicativo della disciplina sugli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, qualora svolgano attività economica in senso oggettivo.
Adeguati assetti, crisi d’impresa e responsabilità degli amministratori
La disciplina degli adeguati assetti è strettamente collegata al concetto di crisi. Già sotto la vigenza della legge fallimentare, la giurisprudenza aveva riconosciuto l’assoggettabilità alle procedure concorsuali degli enti non profit che esercitavano attività oggettivamente commerciali in modo prevalente.
Il Codice della crisi e dell’insolvenza ha consolidato tale orientamento, estendendo l’attenzione anche agli enti non profit e rafforzando il regime di responsabilità degli amministratori.
A questi ultimi spetta un ruolo centrale: l’istituzione e il corretto funzionamento degli assetti rientrano nella loro sfera di competenza esclusiva. Essi sono tenuti a monitorare costantemente l’equilibrio economico e finanziario dell’ente, indipendentemente dalla presenza di segnali di crisi.
La mancata adozione di misure organizzative idonee può comportare responsabilità dell’organo gestorio, valutata anche alla luce delle circostanze concrete e delle dimensioni dell’ente.
Cosa si intende per assetti organizzativi, amministrativi e contabili
In termini generali:
- l’assetto organizzativo riguarda la struttura dell’ente, l’attribuzione delle funzioni, dei ruoli e dei poteri decisionali;
- l’assetto amministrativo attiene ai processi decisionali e gestionali, nonché alle attività di pianificazione, programmazione e controllo;
- l’assetto contabile concerne i sistemi di rilevazione e informazione economico-finanziaria, indispensabili per un monitoraggio attendibile e tempestivo.
Il corretto funzionamento di tali assetti consente di intercettare per tempo i segnali di squilibrio e di attivare le necessarie azioni correttive, riducendo il rischio che la crisi evolva in una situazione di insolvenza.


