Da quest’anno il reddito ETS entra in una nuova fase. Per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, diversi dalle imprese sociali, diventa infatti operativa la disciplina fiscale specifica prevista dal Codice del Terzo settore ai fini delle imposte dirette. È un passaggio decisivo, perché segna il superamento del vecchio assetto applicato in larga parte agli enti non profit “tradizionali” e introduce regole autonome per capire quando un ETS è non commerciale, quando diventa commerciale e come deve determinare il proprio reddito
La novità riguarda in concreto il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025: per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, il nuovo regime parte quindi dal 1° gennaio 2026
Perché il 2026 è un anno spartiacque per il reddito ETS
L’avvio della nuova disciplina non interessa solo gli ETS in senso stretto. Con la stessa decorrenza entrano in vigore anche diverse norme di coordinamento che incidono sul mondo non profit nel suo complesso: cambiano, ad esempio, alcune regole sulla decommercializzazione dei corrispettivi specifici, si restringe l’accesso al regime della legge 398/1991 e si completa il superamento della disciplina ONLUS
In altre parole, dal 2026 il tema del reddito ETS non è più soltanto una questione tecnica: diventa un nodo centrale per la pianificazione fiscale, contabile e statutaria degli enti.
Come si stabilisce se un ETS è commerciale o non commerciale
Il cuore della riforma sta in questo passaggio: per capire il corretto trattamento fiscale dell’ente occorre verificare se l’ETS abbia natura commerciale oppure non commerciale.
Per gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, la verifica parte dalle attività di interesse generale. Il criterio non è solo formale, ma sostanziale: bisogna valutare se tali attività vengono svolte gratuitamente, in perdita oppure con un margine contenuto. Solo dopo questa analisi si passa al confronto complessivo tra entrate commerciali e non commerciali
Attività di interesse generale: quando restano non commerciali
Le attività di interesse generale si considerano non commerciali quando i corrispettivi non superano i costi effettivi, oppure li superano in misura limitata e per un periodo circoscritto.
Il nuovo impianto chiarito dall’Agenzia delle Entrate riconosce infatti una soglia di tolleranza del 6%: l’attività può restare non commerciale anche se i ricavi eccedono i costi, ma solo entro questo limite e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi. Il meccanismo, per i soggetti “solari”, può iniziare a operare già dal 2026
È un punto molto rilevante sul piano pratico, perché consente agli enti di gestire oscillazioni fisiologiche senza perdere subito i benefici fiscali legati alla non commercialità. Ma oltre la soglia, o in caso di superamento protratto nel tempo, l’attività assume natura commerciale.
Costi effettivi: cosa conta davvero nel test
Uno degli aspetti più delicati riguarda il concetto di costi effettivi. Nel confronto con i corrispettivi entrano sia i costi diretti sia quelli indiretti riferibili all’attività, compresi i costi fissi generici e specifici. Restano invece esclusi i costi figurativi. La circolare chiarisce inoltre che, anche in contabilità per cassa, possono rilevare gli ammortamenti dei beni strumentali
Per molti enti questa precisazione è fondamentale, perché incide direttamente sulla misurazione del reddito ETS e sul rischio di qualificare come commerciale un’attività che, in apparenza, potrebbe sembrare istituzionale.
Se un ETS svolge più attività
Quando l’ente esercita più attività di interesse generale, il test non sempre va fatto separatamente. Gli ETS con entrate complessive non superiori a 300.000 euro possono considerarle in modo unitario. Negli altri casi, la verifica può restare globale solo se le attività sono omogenee e collegate fra loro; se invece sono distinte, appartenenti a settori diversi o gestite con contabilità separata, il test deve essere svolto per ciascuna attività
Questo passaggio richiede attenzione organizzativa, perché una mappatura poco precisa di costi e ricavi può alterare la qualificazione fiscale dell’ente.
Quando il reddito ETS è davvero “decommercializzato”
Se, al termine della verifica, l’ente risulta non commerciale, una parte importante dei proventi non concorre alla formazione del reddito imponibile IRES. Restano fuori dall’imposizione, in particolare, i proventi collegati ad attività di interesse generale non commerciali, le raccolte fondi pubbliche occasionali e determinati contributi pubblici destinati allo svolgimento delle attività istituzionali
Questo però non significa esenzione totale: continuano a rilevare fiscalmente, ad esempio, eventuali redditi fondiari, redditi di capitale, redditi diversi e i redditi d’impresa derivanti da attività che mantengono natura commerciale.
Cosa succede se l’ETS diventa commerciale
Se prevalgono le entrate commerciali, l’ente assume natura commerciale ai fini IRES. In questo caso tutte le entrate vengono attratte nel reddito d’impresa e l’ETS perde le agevolazioni che presuppongono la non commercialità
La circolare evidenzia però una misura di alleggerimento nella fase iniziale: per i periodi d’imposta 2026 e 2027, il mutamento di qualifica da ente non commerciale a commerciale, o viceversa, produce effetti dal periodo d’imposta successivo. È un regime transitorio pensato per accompagnare gli enti nel primo biennio di applicazione delle nuove regole
Associazioni ETS: attenzione ai corrispettivi specifici
Per le associazioni del Terzo settore, salvo regole più favorevoli per ODV, APS e società di mutuo soccorso, le prestazioni rese agli associati e ai loro familiari conviventi dietro pagamento di corrispettivi specifici assumono in linea generale natura commerciale. L’eccezione opera solo se l’attività rientra nei parametri di non commercialità previsti dall’articolo 79 del Codice del Terzo settore
Tradotto: non basta che la prestazione sia interna alla base associativa per escludere automaticamente l’imponibilità. Dal 2026 sarà ancora più importante verificare come l’attività è organizzata e con quale equilibrio economico viene svolta.
ODV e APS: agevolazioni rafforzate
Il quadro resta più favorevole per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, che continuano a beneficiare di specifiche ipotesi di decommercializzazione.
Per le ODV, ad esempio, non sono considerate commerciali alcune attività di vendita di beni ricevuti gratuitamente, la cessione di beni prodotti da assistiti o volontari e la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di eventi occasionali, purché senza mezzi organizzati professionalmente
Per le APS, restano non commerciali numerose attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso associati, iscritti e soggetti collegati, mentre alcune operazioni continuano a essere considerate commerciali per presunzione di legge, come la somministrazione di pasti, l’organizzazione di viaggi turistici o la pubblicità commerciale, salvo limitate deroghe
Regime forfetario ETS: come funziona dal 2026
Accanto alle regole ordinarie, il nuovo sistema prevede anche un regime forfetario per gli ETS non commerciali, disciplinato dall’articolo 80 del Codice del Terzo settore. Il reddito d’impresa viene determinato applicando coefficienti di redditività differenziati in base al tipo di attività e al volume dei ricavi. Al risultato vanno poi sommati alcuni componenti positivi, come plusvalenze, sopravvenienze, dividendi, interessi e proventi immobiliari
Il regime non comporta però un alleggerimento generalizzato di tutti gli adempimenti: sul piano IVA resta ordinariamente applicabile la disciplina ordinaria, mentre viene esclusa l’applicazione degli ISA
Regime forfetario speciale per ODV e APS
Per ODV e APS è previsto anche un regime ancora più semplificato, disciplinato dall’articolo 86 del Codice del Terzo settore. Possono accedervi gli enti che, nel periodo d’imposta precedente, non hanno superato 85.000 euro di ricavi commerciali. La circolare precisa però che, solo per il 2026, l’accesso può essere valutato anche sulla base dei ricavi che si prevede di conseguire nello stesso 2026, senza guardare al 2025
È una delle novità più interessanti dell’anno, perché consente a molte realtà associative di scegliere fin da subito un regime più leggero. In questo caso il reddito imponibile si calcola con coefficienti estremamente ridotti: 1% per le ODV e 3% per le APS sui ricavi percepiti dalle attività commerciali rilevanti
Sul fronte degli adempimenti, il beneficio è significativo: sono previste semplificazioni contabili, esclusione dagli ISA, esonero da gran parte degli obblighi IVA e, in determinati casi, anche dall’effettuazione delle ritenute
Cosa devono fare ora gli enti
Il 2026 impone agli ETS un cambio di passo. Non basta essere iscritti al RUNTS per beneficiare automaticamente di un trattamento fiscale favorevole. Serve invece verificare:
- come sono strutturate le attività di interesse generale;
- quali costi effettivi devono essere imputati;
- se le entrate commerciali rischiano di prevalere;
- quale regime fiscale conviene adottare;
- se esistono i presupposti per accedere al forfetario.
Per questo il tema del reddito ETS richiede oggi un’analisi preventiva, non una correzione a posteriori.
Il nuovo quadro fiscale del Terzo settore apre opportunità, ma anche margini di errore che possono incidere sulla qualifica dell’ente e sulla tassazione del reddito. Studio CLU affianca ETS, associazioni, ODV e APS nell’analisi del regime applicabile, nella verifica della non commercialità e nella pianificazione fiscale per il 2026.




