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Con la risposta a interpello n. 265 del 17 ottobre 2025 che riportiamo in allegato per esteso, in calce a questo articolo, n.d.r. –  l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sull’applicazione della ritenuta fiscale del 20% sui premi erogati agli atleti dilettanti. Un tema importante per il mondo dello sport dilettantistico, che ha visto negli ultimi mesi una successione di interventi normativi e che, a partire dal 2026, potrebbe cambiare ancora.
Facciamo chiarezza.

Il punto di partenza: la ritenuta del 20%

La disciplina attualmente in vigore prevede che, quando vengono corrisposti premi a tesserati (in qualità di atleti o tecnici) nell’ambito del dilettantismo, venga applicata una ritenuta d’imposta del 20%. Questo è quanto stabilito dall’art. 36, comma 6-quater del D.Lgs. 36/2021.

L’obbligo riguarda i premi erogati:

  • per risultati ottenuti in competizioni sportive o per la partecipazione a raduni,
  • da soggetti quali il CONI, il CIP, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline associate, gli Enti di promozione sportiva, nonché associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD).

 

L’esonero temporaneo previsto per il 2024

A inizio 2024, il Decreto Milleproroghe (DL 215/2023) aveva introdotto un’importante novità: per le somme corrisposte tra il 29 febbraio e il 31 dicembre 2024, era previsto un esonero dalla ritenuta per importi fino a 300 euro. Tuttavia, se il totale ricevuto da un atleta superava tale soglia, l’intero ammontare diventava soggetto a tassazione.

2025: ritenuta obbligatoria su tutti i premi

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 265/2025:

  • nel corso del 2025 la ritenuta del 20% va sempre applicata, indipendentemente dall’importo del premio erogato;
  • la ritenuta deve essere versata nei termini ordinari, anche se il versamento ricade nel 2026 (rileva infatti la data di corresponsione del premio).

Esonero dal 2026? Sì, ma con riserva

Il D.Lgs. 33/2025, noto come Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (TUVR), ha previsto un esonero strutturale dalla ritenuta del 20% per i premi erogati agli atleti dilettanti, a partire dal 29 febbraio 2024, ma con decorrenza effettiva dal 1° gennaio 2026.
Secondo questa norma, dal 2026 la ritenuta si applicherebbe solo se il totale dei premi ricevuti da un singolo atleta supera i 300 euro nell’anno fiscale. Al di sotto di questa soglia, non sarebbe dovuta alcuna trattenuta.
Inoltre, la stessa norma aprirebbe la possibilità per i destinatari di premi erogati nel 2025 (quando l’esonero non era operativo) di richiedere un rimborso delle ritenute se l’importo ricevuto è inferiore ai 300 euro.

Tuttavia, questo scenario potrebbe non concretizzarsi.

È infatti attualmente in discussione uno schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale, che cancellerebbe l’esonero previsto dal TUVR, abrogando l’art. 45, comma 9 del D.Lgs. 33/2025.
Se il provvedimento verrà approvato, l’agevolazione resterà limitata al solo 2024, come previsto dal Decreto Milleproroghe, e non troverà applicazione dal 2026 in poi. Di conseguenza, anche i chiarimenti dell’interpello n. 265/2025 dell’Agenzia delle Entrate, che si basano sull’entrata in vigore del TUVR, verrebbero superati.


Risposta n. 265_2025

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