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Quando parliamo di ravvedimento operoso ci riferiamo a quella figura giuridica presente nel sistema tributario italiano che permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente una violazione o un omesso adempimento tributario, come un ritardo nel pagamento delle tasse o nella presentazione di una dichiarazione fiscale.

In pratica, questa procedura consente di sanare la violazione evitando o riducendo le sanzioni che sarebbero altrimenti applicate dall’Agenzia delle Entrate.

Per accedere a questo “percorso di correzione”, il contribuente deve:

  1. Riconoscere l’errore o l’omissione.
  2. Provvedere al pagamento dell’imposta dovuta, se è il caso.
  3. Versare una sanzione ridotta, la cui misura è inferiore rispetto a quella ordinariamente prevista per l’infrazione commessa.
  4. Corrispondere gli interessi di mora calcolati fino al giorno del pagamento.

Il ravvedimento operoso è regolamentato da specifiche norme che definiscono i termini e le modalità di questa procedura, inclusa la percentuale di riduzione delle sanzioni, che può variare in base al ritardo con cui si effettua il ravvedimento.

Più tempestivamente il contribuente si “ravvede”, minore sarà la sanzione da pagare.

Leggiamo infatti sul sito dell’Agenzia dell’Entrate che:

La sanzione ridotta è pari a:

  • a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza
  • a 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), ad eccezione dei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Quali tipi di sanzioni possono essere regolarizzate?

Le violazioni tributarie si distinguono in sostanziali e formali, basate sulla natura dell’adempimento omesso o errato da parte del contribuente. La differenza tra queste due tipologie di violazioni risiede principalmente nell’oggetto dell’infrazione e nelle conseguenze che ne derivano. In altre parole, la loro differenza risiede nell’impatto diretto sulle finanze dello Stato: le formali riguardano il mancato rispetto di procedure e adempimenti amministrativi, mentre le sostanziali hanno a che fare con il mancato versamento o il versamento insufficiente delle imposte dovute.

In entrambi i casi, per completare la procedura di ravvedimento operoso, è richiesto: sanare l’infrazione (effettuando il pagamento dell’imposta e/o inoltrando la dichiarazione rettificativa); corrispondere la sanzione in misura diminuita; pagare gli interessi di mora.

Violazioni Sostanziali

Le violazioni sostanziali riguardano il mancato o insufficiente versamento di imposte dovute. Queste violazioni si verificano quando il contribuente non paga o paga parzialmente le tasse entro le date stabilite dalla legge. Esempi di violazioni sostanziali includono il mancato pagamento dell’IVA, dell’IRPEF, dell’IREs, o di altre imposte dirette e indirette. Le sanzioni per le violazioni sostanziali sono generalmente più severe e calcolate come una percentuale dell’imposta non versata, poiché incidono direttamente sulle entrate dello Stato.

Violazioni Formali

Le violazioni formali, invece, non comportano un mancato versamento di tasse, ma si riferiscono alla violazione di obblighi di natura procedurale o documentale. Queste includono il ritardo o l’omissione nella presentazione di dichiarazioni, comunicazioni, o altri documenti richiesti dalle normative tributarie, senza che ciò implichi necessariamente un danno erariale diretto. Le violazioni formali sono legate quindi a mancanze di carattere burocratico o amministrativo. Le sanzioni per tali violazioni sono generalmente fisse o comunque determinate in modo diverso rispetto alle violazioni sostanziali, riflettendo la natura meno grave dell’infrazione dal punto di vista finanziario per l’erario.

In sintesi, la principale differenza tra violazioni formali e sostanziali risiede nell’impatto diretto sulle finanze dello Stato: le prime riguardano il mancato rispetto di procedure e adempimenti amministrativi, mentre le seconde hanno a che fare con il mancato versamento o il versamento insufficiente delle imposte dovute.

Ravvedimento operoso 2024 – procedura

Il ravvedimento operoso 2024 introduce una serie di aggiornamenti significativi e funzionali:

  • La stampa del Modello F24 è ora conforme al formato ufficiale ministeriale.
  • È possibile inserire le informazioni relative allo Studio Professionale o al Professionista che gestisce il modello F24, le quali saranno incluse nella stampa della delega di pagamento da fornire al cliente.
  • Le date di scadenza vengono ora accompagnate dall’indicazione dei giorni della settimana, per prevenire inserimenti errati di date che cadono di sabato o domenica.
  • Viene chiarito il meccanismo di calcolo degli interessi e delle sanzioni.
  • Sono stati aggiunti numerosi controlli per verificare la coerenza dei dati immessi, rendendo l’uso del tool più intuitivo e sicuro.
  • È stata creata una nuova sezione per l’archiviazione delle informazioni anagrafiche e bancarie dei clienti dello studio, utile per future elaborazioni di ravvedimento operoso.

 

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