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In questi giorni ci si sta interrogando su cosa succederà nel mondo delle Onlus quando entreranno in vigore le nuove normative fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte della commissione Commissione europea. Quando questo avverrà, infatti, le Onlus saranno chiamate a categorizzarsi o come Ets commerciali o come Ets non commerciali: una distinzione che rimane complessa e delicata – come più volte evidenziato anche dal Forum Nazionale del Terzo settore – perché l’assenza di aggiustamenti alla normativa IVA ha reso questa transizione particolarmente ardua.

Per cercare di fare il punto sulla situazione, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha recentemente diffuso un documento di ricerca – che riportiamo nella sua interezza in calce a questo articolo [n.d.r.] – che, partendo dal contesto normativo attuale e dalle consuetudini prevalenti, mira proprio ad esaminare le sfide imminenti legate alle modifiche nella regolamentazione dell’IVA per le Onlus durante il passaggio al ruolo di ente del Terzo settore.

Si legge infatti sul sito della Fondazione che:

Tali modifiche normative, secondo un’interpretazione letterale che emerge dai documenti della prassi amministrativa, vincolerebbero la fruibilità dei regimi di esenzione IVA oggi destinati alle ONLUS all’acquisizione e conservazione da parte di detti soggetti della natura di Ente del Terzo Settore (ETS) di natura non commerciale.

Scopriamo insieme i punti più salienti.

 

Esenzioni IVA per le Ets: situazione in vigore

Ad oggi, è importante ricordare che la normativa IVA attuale specifica un elenco di operazioni esenti per le Onlus, elencate nell’art. 10 del dpr n. 633/72. Tra queste troviamo:

  • Trasporto di malati o feriti con mezzi adeguatamente equipaggiati;
  • Ricovero e cura, inclusi farmaci, dispositivi medici e vitto;
  • Servizi educativi per l’infanzia e la gioventù e attività didattiche in generale, comprensive di alloggio, vitto e materiali didattici forniti da istituzioni collegiate;
  • Servizi sociosanitari, assistenza domiciliare e ambulatoriale per anziani, disabili, tossicodipendenti, persone con AIDS, minori in difficoltà, migranti, persone senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta.

Tuttavia, l’articolo 89, comma 7 del Codice del Terzo settore stabilisce che tali esenzioni fiscali, nel passaggio al regime definitivo, saranno applicate non a tutti gli enti del Terzo settore indiscriminatamente, ma solo alle Ets non commerciali, come definito dall’articolo 79 del medesimo codice.

È facile prevedere che una significativa frazione delle Onlus non rientrerà nella categoria “non commerciale” e, di conseguenza, perderà il diritto alle esenzioni IVA.

Inoltre, un altro segmento di Onlus dovrà affrontare valutazioni prognostiche complesse e rischiose, considerando che la perdita della qualifica di non commercialità ha effetti retroattivi dall’inizio dell’anno fiscale.

Questo comporterà non solo sanzioni per le operazioni già realizzate a causa delle inevitabili violazioni delle procedure amministrative (come fatturazione, registrazione, comunicazioni periodiche e pagamenti tempestivi), ma implicherà anche l’obbligo di pagare un’IVA non precedentemente incassata, contravvenendo così al principio fondamentale di “neutralità” del tributo per il contribuente.

 

Implicazioni normative e osservazioni finali sul regime IVA per Ets Commerciali e Ets non Commerciali

Le recenti interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate hanno escluso che le imprese sociali possano beneficiare delle esenzioni IVA, ponendo nuove sfide per le Onlus che non si qualificano come “non commerciali”. Inoltre, si osserva una potenziale necessità di rivedere la normativa attuale per allinearla maggiormente con i principi del diritto dell’Unione Europea, che tendono a valutare le esenzioni basandosi su criteri oggettivi più che sulla forma giuridica dell’ente erogatore.

In conclusione, il Documento della Fondazione suggerisce una valutazione critica delle norme attuali per potenzialmente espandere le esenzioni a un numero maggiore di enti del Terzo settore, considerando anche le implicazioni di un’imposta ridotta al 5% su certe operazioni gestite da cooperative sociali, valutando la possibilità di estendere questa condizione anche alle imprese sociali in generale.

 

Le esenzioni IVA delle ONLUS nel passaggio a enti del Terzo settore

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