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Scadenza per la pubblicazione dei contributi al non profit: 1° luglio 2024

Mancano veracemente pochissimi giorni alla scadenza ultima (30 giugno) entro la quale molti enti del terzo settore, dovranno pubblicare i contributi pubblici ricevuti nell’esercizio precedente, se pari o superiori a 10.000 euro.
Quest’anno, considerando che il 30 giugno è domenica, la scadenza è prorogata al 1° luglio.

Chi i soggetti interessati che devono adempiere a questo obbligo? Quali sono i contenuti e termini per la pubblicazione? Quali le informazioni da pubblicare? Quali le sanzioni per la mancata pubblicazione?

Cerchiamo di rispondere a queste domande analizzando punto per punto, ogni singolo aspetto.

Pubblicazione dei contributi al non profit, chi sono i soggetti interessati

In base alla normativa di riferimento – la legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare i commi da 125 a 129, modificata dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, anche noto come “Decreto Crescita” – vengono stabiliti gli obblighi di trasparenza per i contributi pubblici ricevuti dagli enti non profit.
Obblighi poi resi ancora più chiari dalle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (n. 2 dell’11 gennaio 2019 e n. 6 del 25 giugno 2021) che hanno esteso tali indicazioni anche agli enti del Terzo settore (Ets) e agli altri soggetti tenuti.

Nello specifico, è previsto che questi enti debbano pubblicare contributi, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, aiuti in denaro o in natura, non aventi carattere generale e non corrispettivi, retributivi o risarcitori, pari o superiori a 10.000 euro ricevuti da:

  • Pubbliche amministrazioni (art. 1, c. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
  • Soggetti di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inclusi enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro finanziati maggioritariamente da pubbliche amministrazioni per due esercizi finanziari consecutivi.

L’obbligo scatta per contributi pubblici pari o superiori a 10.000 euro nell’esercizio precedente (1° gennaio – 31 dicembre 2023). Vanno pubblicati solo i contributi non corrispettivi, retributivi o risarcitori, inclusi quelli in natura.

Le somme ricevute a titolo di 5 per mille non rientrano nel conteggio dei 10.000 euro, come chiarito dalla circolare n. 6 del 25 giugno 2021. Devono essere considerati i contributi “effettivamente erogati” durante l’esercizio finanziario precedente. Il limite è cumulativo: somme ricevute su diverse progettualità durante l’anno vanno sommate.

Informazioni da pubblicare

Secondo la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019, le informazioni devono includere:

  1. Denominazione e codice fiscale del ricevente.
  2. Denominazione del soggetto erogante.
  3. Somma incassata.
  4. Data di incasso.
  5. Causale della somma.

Le cooperative sociali devono pubblicare trimestralmente l’elenco dei destinatari delle somme per servizi di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Associazioni, fondazioni e Onlus devono pubblicare i contributi sul proprio sito internet o su analogo portale digitale entro il 1° luglio 2024. Le società devono includere le informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

Sanzioni per mancata pubblicazione

Il controllo sull’adempimento è in capo ai soggetti erogatori o all’amministrazione vigilante. La mancata pubblicazione comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti (minimo 2.000 euro) e l’obbligo di pubblicazione. Se non si adempie entro 90 giorni, si dovranno restituire integralmente le somme ricevute.

 

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