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Il concordato preventivo biennale continua a essere al centro dell’attenzione di professionisti e imprese, soprattutto per i vantaggi collegati al regime premiale. Con la risposta a interpello n. 36 dell’11 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento rilevante: i benefici premiali, tra cui l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti, spettano anche ai soggetti che aderiscono al concordato, indipendentemente dal punteggio ISA. Tuttavia, questo vantaggio non è generalizzato, ma limitato ai soli periodi d’imposta oggetto dell’accordo.

Esonero dal visto di conformità: quando si applica

Uno dei principali benefici riguarda l’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti IRPEF, IRES e IRAP fino a 50.000 euro annui. In base a quanto chiarito dall’Agenzia, questo esonero si applica esclusivamente alle dichiarazioni relative agli anni inclusi nel concordato preventivo biennale.

Ad esempio, in caso di adesione per il biennio 2024-2025, il beneficio sarà utilizzabile per:

  • il modello REDDITI/IRAP 2025 (periodo d’imposta 2024)
  • il modello REDDITI/IRAP 2026 (periodo d’imposta 2025)

Diversamente, per gli anni non coperti dal concordato tornano applicabili le regole ordinarie previste dall’art. 9-bis del DL 50/2017, che subordinano i benefici premiali al raggiungimento di specifici livelli di affidabilità ISA.

Concordato preventivo biennale: regime premiale e riferimenti normativi

Il chiarimento dell’Agenzia trova fondamento nell’art. 19, comma 3, del DLgs. 13/2024, che disciplina proprio il rapporto tra concordato preventivo biennale e regime premiale ISA. La norma stabilisce espressamente che, per i periodi oggetto di concordato, i benefici si applicano a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale.
Si tratta di un elemento di forte attrattività dello strumento, in quanto consente anche ai contribuenti con punteggi ISA non elevati di accedere a vantaggi concreti, favorendo l’adesione al concordato come strumento di compliance fiscale.

Obblighi che restano: dichiarazione e tempi di compensazione

Nonostante l’esonero dal visto di conformità, restano fermi alcuni adempimenti. In particolare, l’Agenzia ha precisato che continua ad applicarsi l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per compensazioni superiori a 5.000 euro annui, previsto dall’art. 17 del DLgs. 241/1997.
Inoltre, la compensazione dei crediti può avvenire solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. Si tratta di vincoli operativi che i contribuenti devono considerare attentamente, anche in presenza dei benefici legati al concordato preventivo biennale.

In sintesi, il concordato preventivo biennale si conferma uno strumento vantaggioso sotto il profilo fiscale, ma con un perimetro applicativo ben definito: i benefici premiali, incluso l’esonero dal visto di conformità, valgono solo per gli anni oggetto dell’accordo e non eliminano gli obblighi procedurali previsti dalla normativa vigente.

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