0571 489255 | 0571 479048
·
Lun - Ven 09:00-12:30 | 15:00-18:30

Welfare aziendale, i familiari non conviventi tornano tra i beneficiari: cosa cambia con il correttivo Omnibus

I dipendenti possono tornare a utilizzare il welfare aziendale per genitori, suoceri, fratelli e sorelle anche quando questi non vivono con loro. Lo prevede il correttivo Omnibus – il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148, in vigore dal 12 agosto – che elimina il requisito della convivenza introdotto alla fine dello scorso anno, con effetto già dal periodo d’imposta 2025. L’Agenzia delle Entrate ha applicato la nuova regola per la prima volta con la risposta a interpello n. 163 del 14 agosto 2026, riconoscendo come non tassato il rimborso delle spese sostenute da un lavoratore per il ricovero della madre in una RSA.

Pochi giorni prima, con la risposta n. 159 del 10 agosto, l’Agenzia aveva chiarito un altro aspetto pratico dei piani di welfare aziendale per i familiari: le spese di istruzione dei figli possono essere rimborsate senza tassazione anche quando a pagarle è stato il coniuge del dipendente. Sono indicazioni che interessano sia le imprese che hanno attivato un piano di welfare, sia i lavoratori che lo utilizzano.

 

Welfare aziendale e familiari: chi rientra oggi e quando conta ancora la convivenza

Per capire la portata della novità bisogna fare un passo indietro. Il D.Lgs. 18 dicembre 2025 n. 192 aveva riscritto il comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR per garantire che le agevolazioni riferite ai familiari continuassero ad applicarsi anche quando non spetta la detrazione per carichi di famiglia. Nel farlo, però, aveva aggiunto per gli “altri familiari” – cioè le persone indicate dall’art. 433 del codice civile diverse da coniuge e figli – la condizione della convivenza con il contribuente o, in alternativa, della percezione di assegni alimentari non stabiliti dal giudice. L’effetto pratico è stato escludere dal welfare aziendale i familiari che abitano altrove, a partire proprio dal 2025.

Il correttivo Omnibus corregge questa impostazione. Oggi, quando una norma fiscale richiama in modo generico i familiari dell’art. 12 del TUIR – come fanno le disposizioni sul welfare aziendale – rientrano senza vincolo di convivenza il coniuge, i figli, i genitori (e in loro mancanza gli ascendenti prossimi), gli adottanti, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle. La convivenza, o gli assegni alimentari, restano necessari solo quando la norma richiede lo status di familiare fiscalmente a carico: in quel caso, per gli altri familiari si aggiungono ai limiti di reddito. La modifica decorre dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025 ed è replicata nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, il D.Lgs. 117/2026, che si applicherà dal 2027.

Restano invariate le regole generali dei piani welfare: le prestazioni devono essere offerte alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee, sulla base di un regolamento aziendale o di un accordo. Alle imprese che nel corso del 2026 avevano ristretto regolamento o piattaforma ai soli familiari conviventi conviene verificare che quella limitazione sia stata rimossa.

 

Welfare aziendale per i familiari anziani: il rimborso della RSA per la madre non convivente

Il caso esaminato dall’interpello n. 163 riguardava un piano di welfare chiamato a coprire le spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l’assistenza della madre di un lavoratore, ospitata stabilmente in una residenza sanitaria assistenziale e quindi non convivente. La norma di riferimento è l’art. 51, comma 2, lettera f-ter) del TUIR, che esclude dal reddito di lavoro dipendente le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per i servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art. 12.

Con la formulazione introdotta dal D.Lgs. 192/2025 la risposta sarebbe stata negativa, perché la madre non abitava con il figlio. L’Agenzia ha invece applicato il nuovo testo del comma 4-ter, che vale anche per il 2025, e ha concluso che il rimborso non concorre a formare il reddito del dipendente. È la prima volta che l’amministrazione finanziaria recepisce la nuova nozione di familiare ai fini del welfare aziendale, e il principio vale anche per altre situazioni di assistenza a genitori o parenti anziani che vivono per conto proprio.

 

Spese di istruzione nel welfare aziendale: il rimborso vale anche se paga il coniuge

Con l’interpello n. 159 l’Agenzia ha affrontato una situazione molto comune nelle famiglie: la retta scolastica o il servizio educativo dei figli pagato dal coniuge del dipendente, con un conto corrente intestato solo a lui o a lei. La domanda era se il dipendente potesse comunque ottenere il rimborso tramite il proprio credito welfare, in base all’art. 51, comma 2, lettera f-bis) del TUIR, che riguarda i servizi di educazione e istruzione, compresi mensa, centri estivi e invernali, ludoteche e borse di studio.

La risposta è positiva. La norma lascia libera la modalità di pagamento, e già con la risoluzione n. 55/2020 l’Agenzia aveva ammesso i rimborsi di spese pagate con modalità che non consentono di ricondurle direttamente al dipendente. Quello che serve è una documentazione adeguata: deve risultare chi ha usufruito del servizio, per verificare che sia un familiare dell’art. 12, e di quale servizio si tratta, per verificare che rientri tra quelli previsti.

L’Agenzia ricorda anche il divieto di doppio beneficio. Le spese rimborsate con il welfare non possono essere detratte o dedotte né dal dipendente né dal coniuge che le ha pagate. Per questo il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta che le stesse fatture non sono già state, e non saranno, oggetto di rimborso presso di lui o presso un altro datore di lavoro. Un passaggio da tenere presente soprattutto quando entrambi i genitori lavorano in aziende con un piano welfare.

 


 

Lo Studio resta a disposizione delle imprese per la verifica dei regolamenti di welfare aziendale e per la corretta gestione dei rimborsi ai dipendenti alla luce del correttivo Omnibus.

Disclaimer

Non siamo una testata giornalistica.
Gli articoli non possono essere ritenuti una consulenza sui generis.
Non ci riteniamo responsabili di conseguenze derivanti dall’aver posto in essere operazioni o comportamenti sulla base di quanto riportato negli articoli senza aver reso una consulenza specifica al cliente caso per caso.

Contattaci senza impegno

    Le Ultime News

    Interno di un'abitazione in ristrutturazione con scale e pannelli, immagine per l'articolo sulla plusvalenza superbonus nella vendita di quote tra comproprietari.
    Plusvalenza superbonus, vendita delle quote della casa di famiglia: i costi dei lavori contano solo per chi li ha pagati.
    12 Ottobre 2026
    plusvalenza immobiliare
    Plusvalenza immobiliare, casa e pertinenze vendute insieme: i cinque anni si contano per ogni immobile
    5 Ottobre 2026
    asd e ssd
    ASD e SSD, la circolare 7/E 2026 chiarisce le regole fiscali della riforma dello sport
    21 Settembre 2026