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ASD e SSD, la circolare 7/E 2026 chiarisce le regole fiscali della riforma dello sport

Le società sportive dilettantistiche che vogliono continuare a non tassare i corrispettivi versati da soci e tesserati per le attività sportive devono prevedere nello statuto il divieto assoluto di distribuire utili, anche se la riforma dello sport consentirebbe loro di farlo in misura limitata. È il chiarimento dalle conseguenze più immediate contenuto nella circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, con cui l’Agenzia delle Entrate ha dedicato per la prima volta un documento organico agli aspetti fiscali del D.Lgs. 36/2021, a tre anni dall’entrata in vigore della nuova disciplina del lavoro sportivo.

Il documento risponde a sette quesiti che toccano da vicino la gestione quotidiana di ASD e SSD: la soglia di esenzione dei compensi sportivi, i rimborsi ai volontari, l’IRAP sulle collaborazioni, l’IVA sulle prestazioni sportive e sulla cessione dei contratti degli atleti, oltre alle agevolazioni per chi applica il regime forfetario della L. 398/1991. Le circolari dell’Agenzia sono indicazioni interpretative prive di valore di legge; orientano però il comportamento degli uffici in sede di controllo, ed è per questo che conviene tenerne conto fin da ora.

 

Statuto delle SSD e agevolazioni fiscali: il divieto di distribuire utili resta una condizione

La riforma dello sport riconosce alle società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali o cooperative una forma di lucratività attenuata: gli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 36/2021 ammettono, entro limiti precisi, una parziale destinazione degli utili ai soci. Sul piano fiscale vale però una regola più rigida. Per accedere alla decommercializzazione prevista dall’art. 148, comma 3, del TUIR – cioè alla non imponibilità ai fini IRES delle somme incassate da soci e tesserati per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali – lo statuto deve contenere le clausole dell’art. 148, comma 8, tra cui il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente. Lo stesso principio vale ai fini IVA per l’applicazione dell’art. 4, comma 4, del DPR 633/1972.

In pratica la SSD è chiamata a una scelta: se vuole mantenere le agevolazioni, deve rinunciare in statuto alla possibilità di distribuire utili che la normativa sportiva le riconosce. Per molte società è il momento di rileggere lo statuto, soprattutto se è stato aggiornato dopo la riforma recependo le nuove clausole sportive senza coordinarle con quelle fiscali.

La circolare fa il punto anche su una novità normativa di quest’anno che riguarda tutte le ASD e SSD in regime forfetario. Dal 23 maggio 2026, per effetto del DL 38/2026 convertito dalla L. 88/2026, l’art. 25, comma 2, della L. 133/1999 richiama espressamente gli enti sportivi dilettantistici del D.Lgs. 36/2021, comprese le SSD in forma di società di capitali o cooperativa. Chi ha optato per la L. 398/1991 può quindi escludere dal reddito i proventi delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli delle raccolte pubbliche di fondi, per non più di due eventi l’anno e nel limite complessivo di 51.645,69 euro.

 

Compensi e rimborsi nelle ASD e SSD: la soglia dei 15.000 euro vale anche per i dipendenti

Sul lavoro sportivo la circolare scioglie un dubbio che molti enti si ponevano. La soglia di 15.000 euro annui entro cui i compensi di lavoro sportivo dilettantistico non sono imponibili, prevista dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021, si applica qualunque sia la forma del rapporto: lavoro autonomo, collaborazione coordinata e continuativa o lavoro subordinato. Per l’Agenzia l’esclusione è legata alla natura sportiva dell’attività, a prescindere dal contratto. Anche il lavoratore sportivo assunto come dipendente beneficia quindi dell’esclusione sui primi 15.000 euro, mentre la parte eccedente segue le regole ordinarie del lavoro dipendente.

Per i volontari la circolare conferma un principio che avevamo già illustrato nell’articolo Rimborsi ai volontari: cosa cambia con il Decreto Sport. I rimborsi forfetari dell’art. 29 del D.Lgs. 36/2021 possono arrivare a 400 euro al mese per manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti e, entro questo limite, non costituiscono reddito per il volontario; vanno però sommati agli eventuali compensi da lavoro sportivo percepiti dalla stessa persona nel calcolo della soglia dei 15.000 euro. Gli esempi dell’Agenzia aiutano a capire: chi ha già ricevuto 16.000 euro di compensi e poi incassa un rimborso di 350 euro deve considerare imponibile l’intero rimborso, mentre chi ha ricevuto 14.800 euro e incassa 380 euro supera la soglia di 180 euro, e solo questa quota è tassata. Sulla parte imponibile l’ente applica la ritenuta d’acconto come sostituto d’imposta.

Per le ASD e SSD che pagano questi importi significa tenere traccia di tutto ciò che viene erogato nell’anno e, per chi collabora con più realtà sportive, acquisire una dichiarazione aggiornata sui compensi ricevuti altrove. Resta fermo l’obbligo di comunicare tramite il RASD i nominativi dei volontari e gli importi rimborsati entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

 

IVA e IRAP per ASD e SSD: dispensa dagli adempimenti e cessione degli atleti

In materia di IRAP l’Agenzia estende l’esclusione prevista per i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi dell’area del dilettantismo inferiori a 85.000 euro annui anche alle co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale disciplinate dall’art. 37 del D.Lgs. 36/2021, come la segreteria o la gestione amministrativa dell’ente. Va però tenuto presente come funziona il limite, che non è una franchigia: come già chiarito con la consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025, se il singolo compenso raggiunge o supera gli 85.000 euro concorre per intero alla base imponibile IRAP.

Sul fronte IVA le indicazioni sono due. Le prestazioni strettamente connesse con la pratica sportiva, comprese quelle didattiche e formative, rese da organismi senza fini di lucro a chi pratica sport sono esenti in base all’art. 36-bis del DL 75/2023. Per queste operazioni ASD e SSD possono avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’art. 36-bis del DPR 633/1972, a condizione di presentare la comunicazione preventiva all’ufficio; la dispensa riguarda soltanto le operazioni esenti, mentre le eventuali operazioni imponibili restano soggette agli obblighi ordinari.

La seconda indicazione interessa i vivai. Quando una ASD o una SSD cede a una società professionistica il contratto o il diritto alle prestazioni di un proprio atleta, l’operazione è soggetta a IVA con aliquota ordinaria. L’Agenzia, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, osserva che il beneficiario effettivo della cessione è la società professionistica che acquisisce le prestazioni dell’atleta, e che l’operazione ha natura economico-finanziaria e non è funzionale alla pratica sportiva. Chi ha concluso cessioni di questo tipo senza applicare l’imposta farebbe bene a verificarne la posizione.

 


 

Lo Studio resta a disposizione delle associazioni e società sportive per la verifica degli statuti e per impostare la gestione di compensi, rimborsi e adempimenti IVA alla luce della circolare 7/E.

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