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ONLUS e iscrizione al RUNTS: le domande tardive dopo il 31 marzo 2026

Le domande di iscrizione al RUNTS presentate dalle ONLUS a partire dal 1° aprile 2026 sono considerate tardive e comportano la perdita della qualifica, con l’obbligo di devolvere il patrimonio incrementale. Il Ministero del Lavoro ha precisato come gli uffici trattano queste istanze e ha definito un meccanismo di verifica, affidato anche all’Agenzia delle Entrate, sul rispetto dell’obbligo devolutivo. Per gli enti rimasti fuori dal termine si apre quindi una fase con conseguenze concrete sul piano patrimoniale e fiscale. Le regole e le scadenze del passaggio erano state fissate al 31 marzo 2026, come ricostruito nell’articolo ONLUS verso il RUNTS: regole, scadenze e rischi entro marzo 2026.

Iscrizione al RUNTS delle ONLUS: perché il 31 marzo 2026 è un termine di sbarramento

La data del 31 marzo 2026 rappresenta il termine ultimo per l’avvio del procedimento di iscrizione al RUNTS di tutte le ex ONLUS, comprese quelle già dotate di personalità giuridica. Tutte le istanze presentate a partire dal 1° aprile 2026 sono qualificate come tardive. La precisazione riguarda anche un caso di confine: quello del notaio che abbia ricevuto la delibera di iscrizione prima del 31 marzo e l’abbia depositata entro i venti giorni successivi previsti dall’art. 22 del Codice del Terzo settore. Anche in questa ipotesi, se il deposito è avvenuto dopo il 31 marzo, la domanda resta tardiva.

Il trattamento delle istanze varia in base alla natura dell’ente. Gli enti privi di personalità giuridica, o che non intendono acquisirla con l’iscrizione, vengono istruiti come qualsiasi richiesta ordinaria priva della qualifica di ONLUS, secondo la procedura degli artt. 8 e 9 del DM 106/2020. Per gli enti già dotati di personalità giuridica, o che intendono ottenerla con l’iscrizione, spetta al notaio verificare che il patrimonio minimo non risulti compromesso dalla quota destinata alla devoluzione. Quando l’attestazione notarile non chiarisce questo profilo, gli uffici del RUNTS chiedono al notaio integrazioni documentali.

La devoluzione del patrimonio e i controlli con l’Agenzia delle Entrate

La perdita della qualifica comporta l’obbligo di devolvere il patrimonio incrementale ad altro ente con finalità analoghe, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera f), del DLgs. 460/97, previa richiesta obbligatoria di parere al Ministero del Lavoro. L’estensione dell’obbligo dipende dalla scelta dell’ente. Se l’ente si scioglie, la devoluzione riguarda l’intero patrimonio; se prosegue l’attività come soggetto ordinario, fuori dal perimetro del Terzo settore, l’obbligo si limita al patrimonio incrementale maturato nel periodo di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS. Restano esclusi dall’obbligo alcuni soggetti, tra cui i trust e gli enti che, per effetto del controllo o del coordinamento esterno, non possono assumere la qualifica di ETS.

Sul rispetto di questo obbligo è previsto un controllo. Gli elenchi degli enti iscritti al RUNTS, integrati con le richieste di parere devolutivo, vengono trasmessi periodicamente all’Agenzia delle Entrate, così da verificare la posizione delle ex ONLUS non iscritte o iscritte oltre il termine. A partire dall’autunno 2026 anche gli uffici regionali potranno sollecitare gli enti non iscritti e segnalare i casi di mancata devoluzione del patrimonio.

L’uso dell’acronimo “ONLUS” dopo l’abrogazione delle sanzioni

Con l’abrogazione degli artt. 27 e 28 del DLgs. 460/97, l’uso indebito dell’acronimo “ONLUS” non è più soggetto al divieto e alle sanzioni in precedenza previste. Gli uffici del Ministero del Lavoro, quando riscontrano la permanenza dell’acronimo nella denominazione dell’ente, sia in sede di iscrizione sia nelle ordinarie attività di verifica, invitano l’ente a modificarla alla prima occasione utile. La correzione della denominazione non incide sull’iscrizione né sulla permanenza dell’ente nel RUNTS.

Per gli enti interessati la verifica della posizione patrimoniale e degli eventuali obblighi devolutivi diventa il primo adempimento da affrontare. Lo Studio CLU assiste enti, associazioni e fondazioni nell’iscrizione al RUNTS e nella gestione degli adempimenti collegati al Registro.

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