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I datori di lavoro e i lavoratori autonomi che attraversano una temporanea difficoltà economica possono regolarizzare i debiti per contributi e premi verso INPS e INAIL con un piano di pagamento dilazionato fino a 60 rate mensili. La rateazione dei debiti contributivi vale per le esposizioni ancora in fase amministrativa, cioè non ancora affidate all’Agente della riscossione, ed è entrata pienamente a regime nel 2026 con la nuova disciplina della dilazione comunicata dall’INPS e le istruzioni operative diffuse dai due istituti. Il fondamento normativo è l’art. 23 della L. 13 dicembre 2024 n. 203, che ha aperto a INPS e INAIL la possibilità di concedere la dilazione secondo criteri uniformi, definiti poi dal decreto interministeriale del 24 ottobre 2025.

Rispetto al quadro precedente cambia soprattutto un aspetto operativo: per i piani più lunghi è venuta meno l’autorizzazione preventiva del Ministero del Lavoro, in passato richiesta oltre una certa soglia di rate. Le decisioni sulle domande restano oggi all’interno dei due istituti, con tempi di risposta più rapidi.

Come funziona la rateazione dei debiti contributivi: importi e numero di rate

Il presupposto per accedere è la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, dichiarata dal debitore. Su questa base, il numero massimo di rate dipende dall’importo complessivo del debito:

  • fino a 500.000 euro: piano di dilazione fino a 36 rate mensili;
  • da 500.000,01 euro: piano di dilazione fino a 60 rate mensili.

Quando un piano è già in corso, gli istituti possono concedere una seconda dilazione, entro limiti precisi che servono a evitare un uso improprio dello strumento. La regolarità nei versamenti resta la condizione per conservare il beneficio. La dilazione viene revocata in caso di mancato o parziale pagamento di tre rate successive alla prima, anche non consecutive, oppure quando, trascorsi 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata del piano, risulti ancora non versato, in tutto o in parte, un numero di rate inferiore a tre.

La domanda di rateazione all’INPS

La domanda all’INPS si presenta esclusivamente per via telematica, anche tramite un intermediario abilitato, attraverso i servizi del Cassetto previdenziale del contribuente. La richiesta deve essere unica e comprendere tutti i debiti contributivi in fase amministrativa maturati verso le gestioni amministrate dall’Istituto, con il dettaglio dei relativi importi. Presentando la domanda, il debitore riconosce in modo esplicito e incondizionato il credito dell’INPS e rinuncia alle eccezioni che potrebbero incidere sull’esistenza e sull’azionabilità del credito stesso.

L’istruttoria si chiude con un provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto. In caso di accoglimento, il piano si perfeziona con il pagamento della prima rata entro 10 giorni dall’emissione del piano di ammortamento: il mancato o parziale pagamento entro quel termine annulla il provvedimento. La rateazione riguarda i debiti per i quali non è ancora stato formato l’avviso di addebito; quando il carico è già stato affidato alla riscossione lo strumento da valutare è la definizione agevolata, di cui abbiamo parlato nell’articolo dedicato alla rottamazione dei ruoli 2026.

Per i debitori con una domanda di dilazione presentata nel periodo transitorio e ancora pendente, l’INPS aveva aperto una finestra per chiedere la rideterminazione del numero delle rate, con termine fissato al 20 giugno 2026, ora scaduto.

La rateazione INAIL: istanza telematica e rata minima

Sul fronte INAIL, la rateazione riguarda i debiti per premi e accessori dovuti a titolo di omissione o evasione, purché non iscritti a ruolo, sia scaduti sia correnti. L’istanza si presenta con il servizio telematico “Istanza di rateazione” disponibile sul sito dell’Istituto, anche per il tramite di un intermediario autorizzato. Nella domanda vanno indicati l’importo da rateizzare e il numero delle rate uguali e consecutive con cui si intende procedere, precisando se i debiti sono scaduti o correnti. La singola rata, comprensiva di interessi, non può essere inferiore a 150 euro.

Anche verso l’INAIL il debitore deve riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito e rinunciare alle eccezioni, oltre che agli eventuali giudizi di opposizione già proposti in sede civile. Il procedimento si conclude con un provvedimento motivato e la rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata nel termine comunicato con il piano di ammortamento; il mancato pagamento della prima rata fa decadere la rateazione concessa. Le cause di revoca ricalcano quelle previste per l’INPS. Anche l’INAIL aveva consentito, per le istanze presentate nel periodo transitorio, la rideterminazione del numero delle rate entro il 7 giugno 2026, termine anch’esso ormai superato.

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