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Scade il 31 marzo il termine ultimo entro cui i sodalizi sportivi sono obbligati a comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali modifiche intervenute nel corso del 2022, attraverso l’invio del modello EAS.

Modello EAS: di cosa si tratta?

Il Modello EAS, ovvero il Modello per comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi, è stato istituito per la prima volta all’art. 30, D.L. 185/2008 (conv. dalla l. 2/2009):

1: I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria ((e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano)) per via telematica all’Agenzia delle entrate, ((al fine di consentire gli opportuni controlli,)) i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il Modello EAS essere inviato per la prima in via telematica entro 60 giorni dalla data in cui viene costituito un ente. Il mancato invio ha conseguenze molto serie in termini di perdita dei benefici fiscali: infatti viene meno la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali e saranno quindi soggetti a tassazione sia le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria.

Modello EAS: quando deve essere ripresentato?

l modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questo caso, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Non tutte le variazioni però sono oggetto di comunicazione.
Sono infatti escluse le comunicazioni relative a:

  • importo dei proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20);
  • costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi (punto 21);
  • dati relativi all’ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell’ente (punto 23);
  • numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso (punto 24);
  • importo delle erogazioni liberali ricevute (punto 30);
  • importo dei contributi pubblici ricevuti (punto 31);
  • numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi effettuate (punto 33)

Inoltre, la Risoluzione 6 dicembre 2010, n. 125/E dell’Agenzia delle Entrate, ha previsto altre due ipotesi di esonero dalla presentazione di un nuovo Modello EAS:

  • qualora la variazione riguardasse i dati relativi all’ente, cioè dati anagrafici dell’ente non commerciale (Sede, P. IVA ecc.)
  • e le variazioni dei dati relativi al Rappresentante legale, cioè variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente

questo perché tali modifiche sono state già comunicate agli uffici finanziari attraverso i modelli AA5/6 o AA7/10 entro 30 giorni dalla variazione.

Modello EAS Semplificato

Come riporta specificatamente il sito delle Agenzie delle Entrate, ricordiamo che la normativa prevede la possibilità di utilizzare il c.d. Modello EAS Semplificato, per le seguenti categorie di enti:

  • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto)
  • le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000
  • le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
  • i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo
  • le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime
  • l’Anci, comprese le articolazioni territoriali
  • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro)
  • le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa
  • le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

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