Le imprese che hanno investito in beni strumentali 4.0 hanno tempo fino al 15 settembre 2026 per perfezionare la procedura e sbloccare l’utilizzo del credito d’imposta. Il termine è stato spostato dal decreto direttoriale del MIMIT del 31 luglio 2026, che ha superato la scadenza precedente del 31 luglio e ha contestualmente riaperto i giochi per le imprese rimaste in lista d’attesa. Poco meno di due settimane, quindi, per chiudere un adempimento che, se non completato, blocca la compensazione di un credito già maturato.
Chi è interessato dalla proroga del credito d’imposta beni strumentali 4.0
La misura riguarda il credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 178/2020, che l’articolo 1 comma 446 della L. 207/2024 ha esteso agli investimenti in beni materiali nuovi dell’Allegato A alla L. 232/2016 effettuati nel corso del 2025, oppure entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risultasse accettato dal venditore e fosse stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Il nuovo termine intercetta tre situazioni distinte. Anzitutto le imprese con investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026, per le quali la comunicazione di completamento scadeva appunto il 31 luglio. Poi quelle che hanno già trasmesso la comunicazione preventiva e ottenuto la prenotazione delle risorse, ma non hanno ancora perfezionato l’iter. Infine le imprese collocate in lista d’attesa, che riceveranno dal GSE la comunicazione di nuova disponibilità di fondi e potranno trasmettere entro la stessa data sia la conferma con acconto sia il completamento.
Vale la pena ricordare che il beneficio opera entro un limite di spesa di 2.200 milioni di euro, con assegnazione delle risorse secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. È precisamente questo meccanismo ad aver generato la lista d’attesa che il decreto di luglio ora contribuisce a smaltire.
La deroga introdotta dal decreto del 31 luglio
La procedura, disciplinata dal D.M. 15 maggio 2025 e più volte ritoccata, si articola in tre passaggi: la comunicazione preventiva, rilevante ai fini della prenotazione delle risorse; la comunicazione preventiva con acconto, da presentare entro trenta giorni dalla prima; la comunicazione di completamento, da trasmettere a investimento ultimato.
Il decreto del 31 luglio interviene su quest’ultimo passaggio con una tecnica che merita attenzione, perché il testo può trarre in inganno. Il termine ordinario per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025 resta formalmente fissato al 31 marzo 2026, come stabilito dal precedente decreto del 28 gennaio. Il provvedimento aggiunge però un periodo all’articolo 2, comma 9, che consente di inviare entro il 15 settembre 2026 tanto la conferma con acconto quanto il completamento, in espressa deroga a quel termine.
La conseguenza pratica è che la finestra del 15 settembre copre entrambe le platee: sia gli investimenti chiusi nel corso del 2025, sia quelli completati entro il 30 giugno 2026. Chi si è fermato al 31 marzo leggendo soltanto il comma 4 rischia di ritenersi fuori tempo massimo quando invece la deroga lo rimette in gioco. La finalità dichiarata nelle premesse del decreto è proprio consentire il perfezionamento dell’iter alle imprese che hanno ricevuto dal GSE la comunicazione sulla nuova disponibilità di risorse.
La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma disponibile nella sezione “Transizione 4.0” del sito del GSE.
Perché conviene non arrivare all’ultimo giorno
Il credito si utilizza in compensazione tramite modello F24 con il codice tributo 7077, istituito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41/E dell’11 giugno 2025. Senza la comunicazione di completamento la procedura non si perfeziona e il credito, pur maturato sul piano sostanziale, resta inutilizzabile.
Le settimane che restano vanno impiegate per una verifica di coerenza fra quanto prenotato e quanto realizzato: ordini, fatture, quietanze dell’acconto e documentazione di interconnessione devono raccontare la stessa storia. È in questa fase che emergono le discrepanze più frequenti, e ricomporle a ridosso della scadenza è complicato. Va inoltre considerato che il decreto non prevede alcuna rimessione in termini, e che questa è già la seconda proroga concessa sullo stesso adempimento: contare su un terzo rinvio sarebbe un azzardo.
Sullo sfondo c’è un cambio di impianto che rende l’appuntamento ancora più rilevante. Con la Legge di Bilancio 2026 il legislatore ha abbandonato la logica del credito d’imposta in favore dell’iperammortamento, che opera come maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile e produce quindi un risparmio diluito lungo il piano di ammortamento anziché liquidità immediata. Il 15 settembre segna in sostanza la chiusura della stagione dei crediti 4.0, e chi lascia una pratica incompiuta non avrà occasione di rimediare sotto il nuovo regime. Sul quadro complessivo degli incentivi introdotti dalla manovra abbiamo dedicato un approfondimento alle novità fiscali e agli incentivi da conoscere.
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Lo Studio CLU assiste le imprese nella verifica dei requisiti e nella gestione delle comunicazioni legate al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. Per una valutazione della propria posizione, contattaci.




