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Il 31 luglio si è chiusa la finestra entro cui Regioni ed enti locali potevano deliberare l’applicazione della Rottamazione-quinquies ai propri carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La mappa delle adesioni è quindi definita e la partita si sposta sui contribuenti, che potranno presentare domanda dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026. La disciplina è contenuta nell’articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto in sede di conversione dalla L. 88/2026, mentre l’intero calendario è stato riscritto dalla L. 113/2026, che ha spostato in avanti di un mese abbondante tutte le scadenze originarie.

Quali debiti rientrano nella rottamazione cartelle enti locali

La definizione riguarda i debiti, tributari e non tributari, risultanti dai carichi che Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni hanno affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Rientrano quindi IMU e TARI non versate e iscritte a ruolo, il bollo auto, le sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate dai Comuni. Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Il punto che distingue questa misura dalla rottamazione nazionale è la volontarietà. L’ente non era obbligato ad aderire: la definizione opera soltanto dove sia intervenuta una specifica deliberazione, pubblicata sul sito istituzionale dell’ente e comunicata all’agente della riscossione entro il 31 luglio. La scelta, peraltro, era secca. Il Comune poteva decidere se attivare o meno l’istituto, senza alcuna facoltà di modificare criteri e modalità fissati dalla norma primaria: non era quindi possibile selezionare quali entrate o quali annualità ammettere alla definizione.

Una precisazione che vale la pena tenere presente, perché è all’origine di parecchi equivoci: la misura copre esclusivamente i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le entrate che l’ente riscuote in proprio o tramite concessionari privati seguono un binario diverso, sul quale la Legge di Bilancio 2026 consente ai singoli enti di introdurre una definizione agevolata autonoma, con termini, rateazioni e perimetro decisi caso per caso. Sul versante erariale e contributivo restano invece ferme le regole già illustrate nel nostro approfondimento sulla rottamazione dei ruoli 2026, la cui finestra di adesione si è chiusa lo scorso 30 aprile.

Il calendario della rottamazione cartelle enti locali

Le date da segnare sono poche e piuttosto rigide.

  • 15 ottobre 2026: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione pubblica sul proprio sito le modalità telematiche di presentazione della domanda e rende disponibili nell’area riservata i dati necessari a individuare i carichi definibili
  • dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026: finestra per la trasmissione della dichiarazione di adesione, esclusivamente per via telematica
  • 28 febbraio 2027: l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo dovuto e il dettaglio delle singole rate
  • 31 marzo 2027: prima o unica scadenza di pagamento

Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure in forma rateale, fino a un massimo di cinquantaquattro rate. Le prime cinque scadono il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027; dalla sesta in poi le scadenze diventano bimestrali a partire dal 2028, con applicazione di interessi al tasso del 3% annuo dal 1° aprile 2027.

Quanto al beneficio, la definizione consente di versare il solo capitale, con abbattimento di sanzioni, interessi di mora e aggi di riscossione; restano dovute le spese di notifica della cartella e quelle per le procedure esecutive già avviate. Per le sanzioni del Codice della strada il meccanismo funziona in modo diverso: cadono interessi e maggiorazioni, mentre la sanzione pecuniaria resta integralmente dovuta.

Come verificare se il proprio Comune ha aderito

Qui sta la difficoltà pratica del momento. Non esiste, ad oggi, un elenco ufficiale e centralizzato degli enti che hanno deliberato: la verifica va fatta consultando il sito istituzionale del singolo Comune o della Regione, dove il provvedimento doveva essere pubblicato. La conferma definitiva arriverà con l’apertura dell’area riservata sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 15 ottobre, quando ciascun contribuente potrà vedere quali dei propri carichi risultano effettivamente definibili.

Le settimane che separano da quella data sono il momento giusto per una ricognizione della propria posizione debitoria, così da arrivare all’apertura della finestra con un quadro già chiaro. Vale la pena ricordare che il conteggio tiene conto soltanto degli importi già versati a titolo di capitale e di rimborso delle spese esecutive e di notifica, e che anche chi, per effetto di pagamenti parziali pregressi, avesse già corrisposto quanto dovuto in base alla definizione deve comunque presentare la domanda per beneficiarne.


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