Siamo nel momento più caldo dell’anno per chi gestisce un’associazione, un ente del Terzo Settore o una realtà sportiva dilettantistica. I bilanci 2025 vanno approvati, il deposito al RUNTS scade entro il 29 giugno, le opzioni fiscali devono essere esercitate nella prossima dichiarazione dei redditi. E tutto questo, per la prima volta, in un quadro normativo profondamente rinnovato.
Dal 1° gennaio 2026 il regime fiscale degli ETS è pienamente operativo. Dopo anni di attese, la comfort letter europea di marzo 2025 ha sbloccato il Codice del Terzo Settore, e il Decreto Legislativo 186/2025 ha completato il quadro a dicembre. Non è un aggiornamento marginale: cambiano gli schemi di bilancio, i regimi fiscali, le soglie per gli organi di controllo e – per molti enti – le responsabilità degli amministratori.
Orientarsi non è semplice. Le regole variano in base al tipo di ente, alle sue dimensioni e alla sua iscrizione ai registri pubblici. Per questo abbiamo messo tutto nero su bianco in una dispensa tecnica scaricabile gratuitamente – la trovate alla fine di questo articolo.
Chi è davvero coinvolto dalla riforma
La riforma riguarda un universo molto ampio: ODV, APS, fondazioni, associazioni culturali, imprese sociali, ASD e SSD, ma anche le semplici associazioni non iscritte ad alcun registro. Ognuna con regole diverse, soglie diverse, obblighi diversi.
Un punto che spesso sorprende: gli obblighi di adeguatezza organizzativa ex art. 2086 del Codice Civile – assetto organizzativo, amministrativo e contabile – si applicano anche alle realtà non profit quando svolgono un’attività economicamente rilevante. Le SSD sono sempre obbligate. Per le ASD e gli altri enti non commerciali l’obbligo scatta in presenza di segnali concreti: partita IVA attiva, costi fissi strutturali, collaboratori con contratti stabili, linee di credito bancario. Non adeguarsi espone gli amministratori a responsabilità personale illimitata in caso di insolvenza.
Il bilancio: lo schema giusto dipende dalle tue dimensioni
Uno degli errori più comuni – e più costosi – è presentare al RUNTS uno schema di bilancio sbagliato rispetto alle dimensioni dell’ente. Il sistema è proporzionale:
Sotto i 60.000 euro di entrate, dal 2026 tutti gli ETS possono usare il nuovo Rendiconto per Cassa aggregato ultrasemplificato (Modello E). Tra 60.001 e 300.000 euro gli enti senza personalità giuridica possono optare per il Modello D, ma quelli riconosciuti – associazioni con personalità giuridica e fondazioni – sono obbligati al bilancio completo per competenza. Oltre i 300.000 euro il bilancio completo è obbligatorio per tutti, senza eccezioni. Sbagliare schema significa rigetto del deposito al RUNTS e sanzioni a carico degli amministratori.
I regimi fiscali: un panorama molto più articolato di prima
Dal 2026 il panorama dei regimi fiscali per il Terzo Settore si è definitivamente strutturato. ODV e APS accedono al regime forfettario speciale dell’art. 86 CTS con coefficienti minimi (1% e 3%) e pressione fiscale quasi simbolica. Gli altri ETS applicano il regime forfettario dell’art. 80 CTS con coefficienti a scaglioni. Le ASD e SSD non iscritte al RUNTS possono continuare con la Legge 398/1991, aggiornata nel limite a 400.000 euro di proventi commerciali.
Ma attenzione: l’iscrizione al RUNTS preclude in modo assoluto l’utilizzo della Legge 398/1991. Un errore frequente che può costare sanzioni per omessa tenuta delle scritture e infedele dichiarazione. La scelta del registro giusto – e del regime fiscale coerente – va fatta con consapevolezza.
Il test di commercialità: un obbligo gestionale, non solo fiscale
La novità più impattante sulla gestione quotidiana è il test di commercialità introdotto dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026. Ogni attività dell’ente va analizzata: se i corrispettivi superano i costi effettivi di oltre il 6% per più di tre anni consecutivi, quell’attività viene riqualificata come commerciale. E se le entrate commerciali complessive superano quelle non commerciali, l’intero ente perde la qualifica di non commerciale – con conseguenze fiscali rilevanti.
Monitorare questi parametri non è più un’operazione da fare a consuntivo: serve un cruscotto trimestrale, una contabilità analitica per centri di costo, e driver oggettivi per la ripartizione delle spese comuni. Una gestione improvvisata non è più sufficiente.
Cosa trovi nella dispensa
La guida tecnica affronta in modo sistematico tutti i temi rilevanti per il 2026. Ecco gli argomenti trattati:
- Le informazioni preliminari necessarie per un inquadramento corretto del caso specifico
- Il 2026 come anno di svolta: comfort letter europea, Decreto Correttivo 186/2025, fine dell’Anagrafe delle ONLUS
- Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: chi è obbligato, perché e come strutturarli
- Obblighi contabili e schemi di bilancio per gli ETS: le tre fasce dimensionali e il principio contabile OIC 35
- Organi di controllo e revisione legale: le nuove soglie e gli obblighi di nomina
- Adempimenti pubblicitari: scadenze per l’approvazione del bilancio e il deposito al RUNTS
- Il test di commercialità: la bilancia virtuale, il margine del 6% e i proventi figurativi
- Analisi comparativa dei regimi fiscali 2026: tabella riepilogativa per tutti i tipi di ente
- Il regime della Legge 398/1991 per ASD e SSD: come funziona, esoneri e limiti
- Caso pratico: associazione con doppia iscrizione RNASD e RUNTS – analisi contabile, fiscale e amministrativa con le due alternative fiscali a confronto (art. 80 e art. 86 CTS)
- Self-check normativo: rischi interpretativi, divergenze giurisprudenziali e cosa verificare con fonti ufficiali
>>> Scarica la guida completa sul regime fiscale ETS 2026: <<<
La dispensa è disponibile gratuitamente in formato PDF. È pensata per legali rappresentanti di enti non profit, associazioni sportive dilettantistiche, commercialisti e consulenti del settore.




