Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato i modelli di verbale che dovranno essere utilizzati nelle verifiche sugli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore. Il decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026, a firma del Capo Dipartimento per le Politiche sociali, del terzo settore e migratorie, adotta tre distinti schemi: il verbale per il controllo ordinario, quello per il controllo straordinario e quello per il caso in cui la verifica non possa essere svolta perché l’ente risulta irreperibile. Le risultanze dell’attività di controllo dovranno essere riportate esclusivamente in questi modelli, che diventano così il riferimento ufficiale per la verbalizzazione. Il provvedimento dà attuazione all’articolo 5, comma 1 del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 125, che disciplina forme, contenuti, termini e modalità della vigilanza sugli ETS.
Cosa contengono i verbali dei controlli ETS
I verbali controlli ETS non si limitano a registrare un esito. La loro struttura anticipa l’ordine con cui procederà la verifica e, di conseguenza, indica agli enti quali aspetti della propria gestione saranno esaminati.
Il percorso parte dagli elementi formali: dati identificativi dell’ente, denominazione, forma giuridica, compagine associativa, atto costitutivo e statuto. Prosegue poi sui profili sostanziali, con l’accertamento dell’effettivo svolgimento delle attività di interesse generale e del corretto esercizio delle attività diverse, la verifica dei bilanci e la regolare tenuta dei libri sociali. Un capitolo specifico riguarda la disciplina di volontari e lavoratori e, per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, il rispetto dei rapporti proporzionali previsti dal Codice del Terzo settore.
Il modello dedicato ai controlli straordinari si innesta su questa impostazione comune e aggiunge alcuni campi propri. Le verifiche straordinarie restano riservate agli Uffici del RUNTS e possono essere disposte quando emergano esigenze di approfondimento da un controllo ordinario o in presenza di fatti ritenuti rilevanti, anche su segnalazione di altre amministrazioni. Il verbale richiede l’indicazione delle motivazioni e dell’oggetto della verifica, che può essere generale, circoscritta a specifici profili oppure riguardare la regolare fruizione del Social bonus.
| Modello | Ambito di utilizzo | Soggetti che lo impiegano |
|---|---|---|
| Verbale di controllo ordinario | Verifiche programmate a cadenza triennale | Uffici RUNTS, reti associative nazionali e CSV autorizzati |
| Verbale di controllo straordinario | Verifiche disposte per esigenze di approfondimento o fatti rilevanti | Uffici RUNTS |
| Verbale di non avvenuto controllo | Impossibilità di svolgere la verifica per irreperibilità dell’ente | Soggetto incaricato del controllo |
Semplificazioni per enti minori e statuti standard
La lettura dei modelli conferma che il sistema è calibrato sulle dimensioni dell’ente. Per gli enti con ricavi annui non superiori a 60.000 euro il controllo ordinario si concentra su un numero più ristretto di profili: restano fuori, ad esempio, la verifica delle cause di esclusione dalla qualifica di ETS, quella sull’effettivo svolgimento delle attività di interesse generale e il rispetto delle regole in materia di raccolta fondi.
Una seconda semplificazione riguarda gli enti che hanno adottato statuti standard, predisposti dalle reti associative e già approvati dal Ministero. In questi casi lo statuto non rientra nell’oggetto del controllo ordinario, perché la sua conformità è stata verificata a monte.
Chi si trova in una di queste due condizioni ha comunque interesse a mantenere ordinata la documentazione sui profili che restano soggetti a verifica, a partire da bilanci e libri sociali. Su come è costruito l’impianto complessivo della vigilanza – soggetti autorizzati, cadenza dei controlli, gradualità delle conseguenze in caso di irregolarità – abbiamo approfondito il quadro introdotto dal decreto del 2025 in Vigilanza ETS: operativa la disciplina introdotta dal DM 125/2025.
Irreperibilità dell’ente e proposta di cancellazione dal RUNTS
Il terzo modello è quello con le conseguenze più rilevanti. Quando il controllo non può avere luogo perché l’ente non viene rintracciato, il verbale dà conto del tentativo di avvio della verifica e delle ragioni per cui la comunicazione non è andata a buon fine. Il documento si chiude con la proposta all’Ufficio RUNTS di cancellazione dell’ente dal Registro.
È un passaggio che merita attenzione soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, dove il presidio della casella PEC e l’aggiornamento dei recapiti nel Registro possono essere trascurati. Un indirizzo non più attivo o una sede non aggiornata bastano a far scattare la procedura, con la perdita della qualifica di ETS e dei benefici collegati.
L’adozione dei modelli non coincide con l’avvio generalizzato delle verifiche, che richiede il completamento delle ulteriori attività propedeutiche. La direzione, però, è definita: a regime ciascun ETS sarà sottoposto a controllo almeno una volta ogni tre anni e, nel primo triennio di applicazione, le verifiche dovranno interessare almeno il 55% degli enti iscritti nelle sezioni interessate del RUNTS. Restano esclusi dal perimetro del decreto le imprese sociali e le società di mutuo soccorso, soggette a regimi di vigilanza propri.



