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Sistema contabile degli ETS: semplificazioni “a geometria variabile”

La novità, per chi guarda al sistema contabile degli ETS con l’occhio pratico di chi deve chiudere un esercizio senza inciampare, è tutta qui: le semplificazioni esistono, ma non sono uguali per tutti e – in alcuni casi – diventano addirittura un “doppio binario” che può creare disallineamenti tra contabilità fiscale e bilancio. In più, si consolida un messaggio che molti enti sottovalutano: la tenuta corretta delle scritture non è un formalismo, perché l’art. 87 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) collega gli obblighi contabili alla permanenza nei benefici, prevedendo la decadenza dalle agevolazioni fiscali in caso di inadempimento .
Il quadro, inoltre, si innesta su una transizione normativa: la disciplina ricorda da vicino l’impostazione “storica” delle ONLUS (art. 20-bis DPR 600/73), destinata a uscire di scena dal 2026 . Per gli ETS, però, la direzione non è una sola: dipende da attività svolte, modalità (commerciali o non commerciali) e dimensione economica.

Un impianto in due tempi: contabilità “generale” e contabilità separata

Il cuore del sistema contabile degli ETS a fini fiscali è la struttura in due livelli disegnata dall’art. 87 CTS: da un lato le scritture relative all’attività complessivamente svolta; dall’altro, le scritture sulle eventuali attività svolte con modalità commerciali, per le quali è richiesta una contabilità separata . È un punto cruciale: un ente può rimanere “non commerciale” nel complesso, ma se svolge porzioni di attività con modalità commerciali deve tracciarle in modo distinto.
Quando si guarda alle scritture dell’attività complessiva, la norma chiede soprattutto sostanza: registrazioni cronologiche e sistematiche capaci di rappresentare con completezza e analiticità le operazioni del periodo. E impone coerenza con il bilancio, perché nel documento redatto ai sensi dell’art. 13 CTS le attività diverse devono essere rappresentate adeguatamente. A questo si aggiunge l’obbligo di conservazione per un periodo non inferiore a quello previsto dall’art. 22 DPR 600/73 .

Il punto spesso frainteso: non è “solo bilancio”

Nella pratica, molti ETS si concentrano sul bilancio come se bastasse da solo. Ma l’art. 87 ragiona da norma fiscale: il bilancio è l’esito finale, non il sistema di prova. Per questo la norma considera gli obblighi assolti anche quando la contabilità è tenuta tramite libro giornale e libro inventari secondo gli artt. 2216 e 2217 c.c. .
Il riferimento a questi registri fa capire dove vuole andare il legislatore: un modello “ordinato”, simile alla contabilità ordinaria. Detto ciò, l’impostazione non sembra trasformarsi in un obbligo rigido di adottare proprio quei libri: l’ente può anche strutturare un sistema diverso, purché garantisca cronologicità, sistematicità e analiticità delle rilevazioni . In altre parole, conta la tracciabilità effettiva, non l’etichetta del registro.

La semplificazione più concreta: rendiconto per cassa sotto soglia

Per molti enti, la vera semplificazione sta nel rendiconto per cassa. L’art. 87, comma 3, consente agli ETS non commerciali che, nello svolgimento di attività di interesse generale e attività diverse, restano sotto le soglie richiamate dall’art. 13 (indicate come 300.000 euro e 60.000 euro, a seconda dei casi) di tenere dall’anno successivo il rendiconto per cassa, anche in forma aggregata .

L’aspetto rilevante è l’effetto sostitutivo: entro certi limiti, il rendiconto per cassa può prendere il posto del sistema di scritture previsto per l’attività complessiva . È una semplificazione reale, ma va letta correttamente: non significa “assenza di contabilità”, significa adottare una rilevazione più snella che resti comunque coerente e dimostrabile.

Attività commerciali: semplificata anche oltre i limiti (ma con un rischio)

La seconda gamba del sistema – quella delle attività svolte con modalità commerciali – segue una logica diversa e, per certi versi, più rigida. Per attività di interesse generale, attività diverse e raccolte fondi svolte con modalità commerciali, l’ETS non commerciale deve tenere le scritture della contabilità semplificata ex art. 18 DPR 600/73, e può farlo anche oltre i limiti quantitativi ordinari .

I limiti ordinari richiamati sono quelli noti:

  • 500.000 euro per prestazioni di servizi;
  • 800.000 euro per le altre attività .

La norma, quindi, “concede” la semplificata anche quando, per un soggetto ordinario, si sarebbe costretti alla contabilità ordinaria. Però qui si apre la criticità più interessante in chiave giornalistica e operativa: questa lettura si coordina male con gli obblighi di bilancio. Se, ad esempio, ricavi/entrate/proventi superano determinate soglie, l’ente può perdere la possibilità del rendiconto per cassa e passare al bilancio ordinario; nel frattempo, ai fini fiscali, potrebbe restare nella semplificata per la parte commerciale. Risultato: criteri “per cassa” nella contabilità fiscale e criteri “per competenza” nella rendicontazione di fine esercizio .
In attesa di chiarimenti ufficiali, viene prospettata una possibile via di uscita: una lettura sistematica degli artt. 13 e 87 potrebbe rendere ammissibile (anche per opzione) l’adozione del regime contabile ordinario, così da allineare contabilità e bilancio e ridurre riconciliazioni e incoerenze . È una scelta che non riguarda solo “quanto è complessa la contabilità”, ma quanto è sostenibile, nel tempo, il dialogo tra fiscale e bilancio.

Chi esce dall’art. 87 e chi no: il peso dei regimi agevolati

Un’altra informazione fondamentale, spesso ignorata, riguarda le esclusioni. Fermi restando gli obblighi di bilancio, ODV e APS che applicano il regime forfetario dell’art. 86 CTS sono escluse dall’ambito applicativo dell’art. 87 . Qui la semplificazione è massima: sul piano fiscale, quel “pacchetto” di obblighi non si applica. Diverso, invece, il caso degli ETS non commerciali che applicano il regime dell’art. 80 CTS: per questi, non è prevista una semplificazione specifica in materia di scritture contabili . È un passaggio che vale più di molte righe, perché evita un errore tipico: pensare che ogni regime agevolato “alleggerisca” automaticamente anche la contabilità.
Sul piano operativo, infine, si segnala un dettaglio di compilazione che merita attenzione: nelle istruzioni del modello AA7/10, gli ETS che avviano attività d’impresa commerciale e intendono optare per i regimi di cui agli artt. 80 e 86 devono compilare il campo “investimenti effettuati dai costruttori” inserendo 9999999999 .

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