Il D.Lgs. 186/2025 è uno di quei provvedimenti destinati ad avere effetti ben oltre il perimetro del singolo settore. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2025, il decreto interviene infatti su ambiti molto diversi tra loro — Terzo settore, sport dilettantistico, crisi d’impresa e IVA — ma accomunati dalla stessa esigenza: chiarire regole applicative, coordinare regimi agevolati e rendere più leggibile un quadro normativo che negli ultimi anni si è progressivamente stratificato
Per questo il decreto merita attenzione non solo per le singole misure introdotte, ma per il disegno complessivo che emerge dalla riforma. Da un lato accompagna l’attuazione del nuovo assetto fiscale del Terzo settore; dall’altro delimita meglio il regime forfetario per lo sport dilettantistico, chiarisce il trattamento delle sopravvenienze da esdebitamento nelle procedure di crisi e interviene su più punti della disciplina IVA, tra proroghe, aggiornamenti soggettivi e semplificazioni operative. Con un elemento da tenere sempre presente: non tutte le disposizioni producono effetti nello stesso momento, perché accanto alle norme già efficaci dal dicembre 2025 ce ne sono altre destinate a operare dal 2026.
Terzo settore: neutralità fiscale nel passaggio dei beni alla sfera non commerciale
Una delle modifiche più rilevanti riguarda gli enti del Terzo settore. L’art. 1 del decreto introduce nel D.Lgs. 117/2017 il nuovo art. 79-bis, pensato per evitare l’emersione immediata di plusvalenze imponibili quando beni relativi all’impresa passano dalla sfera commerciale a quella non commerciale, in conseguenza della riqualificazione delle attività di interesse generale.
L’ente può optare, nella dichiarazione dei redditi, per la non concorrenza della plusvalenza alla formazione del reddito imponibile, purché i beni restino destinati all’attività statutaria e al perseguimento esclusivo di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La plusvalenza torna però imponibile se quei beni vengono destinati ad altre finalità oppure ceduti a titolo oneroso, con applicazione dell’art. 86, comma 4, del TUIR. La misura si estende anche ai beni inclusi nel patrimonio destinato degli enti religiosi civilmente riconosciuti e sarà operativa dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi dal 2026 per i soggetti “solari”.
Sport dilettantistico: regime forfetario confermato entro 400.000 euro
Per gli enti sportivi dilettantistici, il decreto interviene sulla L. 398/1991, chiarendo in modo espresso che il regime forfetario si applica ad associazioni sportive dilettantistiche, società di capitali sportive dilettantistiche e cooperative sportive dilettantistiche iscritte al RASD, con esclusione degli enti del Terzo settore. Nel testo normativo viene inoltre recepito il limite dei 400.000 euro di proventi commerciali annui. Se tale soglia viene superata in corso d’anno, la fuoriuscita dal regime scatta dal mese successivo. La disposizione è già in vigore dal 13 dicembre 2025 e, proprio per questo, nel 2026 diventa un riferimento operativo immediato per chi gestisce realtà sportive dilettantistiche con entrate commerciali crescenti.
Crisi d’impresa: più chiaro il trattamento delle sopravvenienze da esdebitamento
Un altro intervento di rilievo riguarda la crisi d’impresa. L’art. 8 del decreto contiene una norma di interpretazione autentica che estende il regime di favore previsto dall’art. 88, comma 4-ter, del TUIR anche alle procedure disciplinate dal D.Lgs. 14/2019, cioè dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il principio è netto: le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti non concorrono integralmente o parzialmente alla formazione del reddito, a seconda del tipo di procedura. La non imponibilità è integrale per gli strumenti con finalità liquidatoria, mentre è parziale per gli istituti orientati alla continuità aziendale, come accordi di ristrutturazione, piani attestati e altri strumenti di risanamento. Trattandosi di interpretazione autentica, la norma ha efficacia retroattiva, ma con un limite importante: le eventuali maggiori imposte già versate sulla base di letture differenti non saranno rimborsate.
ODV e APS: soglia a 85.000 euro per l’accesso ai regimi agevolati
Per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, il decreto interviene su una leva molto concreta: la soglia di ricavi che consente l’accesso ai regimi agevolati. L’art. 2 del D.Lgs. 186/2025 la fissa a 85.000 euro, sia per il regime di esclusione IVA previsto dall’art. 5, comma 15-quinquies, del DL 146/2021, sia per il regime forfetario dell’art. 86 del Codice del Terzo settore.
La modifica ha un duplice effetto. Da un lato, amplia la platea degli enti che possono utilizzare il regime transitorio di esclusione IVA; dall’altro, ridefinisce anche il perimetro del futuro regime forfetario del Codice del Terzo settore, che dal 2026 consentirà di determinare il reddito imponibile applicando coefficienti di redditività molto contenuti: 1% per le ODV e 3% per le APS. Per il regime di esclusione IVA, la nuova soglia opera già con riferimento al periodo d’imposta 2025; per il regime forfetario dell’art. 86, invece, la decorrenza è dal 2026.
Niente corrispettivi telematici per ODV e APS in regime forfetario
Accanto all’innalzamento della soglia, il decreto introduce anche una semplificazione amministrativa di rilievo. L’art. 5 modifica l’art. 86, comma 8, del D.Lgs. 117/2017, prevedendo che ODV e APS che scelgono il regime forfetario beneficino anche dell’esonero dalla certificazione dei corrispettivi e dalla conseguente trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Dal 2026 cambia anche il DPR 696/1996, che includerà espressamente queste operazioni tra quelle esonerate dalla certificazione fiscale. Per molti enti di piccole e medie dimensioni si tratta di una misura tutt’altro che marginale, perché alleggerisce un carico operativo spesso poco proporzionato rispetto alla struttura organizzativa reale.
Associazioni: il regime di esclusione IVA resta fino al 2035
Tra le disposizioni più importanti sul piano sistematico c’è poi la proroga del regime di esclusione IVA per una vasta platea di associazioni. L’art. 6 del decreto rinvia dall’1 gennaio 2026 all’1 gennaio 2036 l’abolizione del regime oggi previsto per molte operazioni rese nei confronti di soci, associati e tesserati in conformità alle finalità istituzionali.
Questo significa che fino al 31 dicembre 2035 continueranno a restare fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 4, commi 4, 5 e 6, del DPR 633/1972, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da associazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona nei confronti della propria base associativa. È una proroga che pesa molto sulla pianificazione degli enti, perché evita nell’immediato un cambio di regime che avrebbe richiesto adeguamenti organizzativi e fiscali complessi.
IVA e Terzo settore: agevolazioni aggiornate dopo il superamento del riferimento alle ONLUS
Il decreto aggiorna inoltre diverse disposizioni IVA ancora costruite attorno alla figura delle ONLUS. L’art. 3 modifica gli artt. 3 e 10 del DPR 633/1972, adeguando il perimetro soggettivo delle agevolazioni alla nuova architettura del Terzo settore.
Le agevolazioni non vengono più riferite alle ONLUS, ma alla generalità degli enti del Terzo settore, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria, salvo specifiche eccezioni. Le modifiche interessano, tra l’altro, le prestazioni di divulgazione pubblicitaria escluse da IVA, le cessioni gratuite di beni, le prestazioni di ricovero e cura, le prestazioni educative e quelle socio-assistenziali rivolte a soggetti svantaggiati. Fa eccezione l’esenzione per il trasporto di malati o feriti, che viene estesa alla generalità degli ETS, comprese anche le imprese sociali in forma societaria. Anche in questo caso, la decorrenza è fissata al 2026.
Imprese sociali: IVA al 5% su prestazioni educative, sanitarie e assistenziali
Sempre sul fronte IVA, l’art. 4 del decreto estende l’aliquota del 5% ad alcune prestazioni rese dalle imprese sociali costituite in forma societaria nei settori educativo, socio-sanitario e assistenziale. La modifica riguarda il n. 1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/1972. L’intervento amplia il perimetro soggettivo di un’agevolazione che finora era centrata soprattutto sulle cooperative sociali e sui loro consorzi. Le prestazioni interessate comprendono, tra le altre, attività di diagnosi, cura, riabilitazione, ricovero, servizi educativi e prestazioni socio-sanitarie rese a favore di soggetti svantaggiati. In assenza di una decorrenza specifica, la misura deve ritenersi efficace già dal 13 dicembre 2025.
Enti non commerciali, detrazione IVA e trasporti internazionali
Il decreto interviene anche su profili più tecnici, ma non secondari. Da un lato, riscrive l’art. 19-ter del DPR 633/1972 in materia di detrazione IVA per gli enti non commerciali e abroga il comma 3 dell’art. 19-bis2, in un’ottica di riordino normativo più che di rivoluzione sostanziale. Resta fermo il principio secondo cui l’IVA sugli acquisti promiscui è detraibile solo per la quota imputabile all’attività economica, da individuare secondo criteri oggettivi.
Dall’altro lato, l’art. 12 modifica il regime di non imponibilità IVA per i trasporti internazionali di beni: dal 13 dicembre 2025, il beneficio non si applica alle prestazioni rese verso soggetti diversi da esportatore, importatore, destinatario o prestatore del servizio di spedizione, anche quando l’operazione passa attraverso intermediari. Una correzione tecnica, ma con impatti concreti per chi opera nella logistica e nei servizi internazionali.
Una riforma da leggere per decorrenze, soggetti coinvolti e impatto operativo
Più che introdurre una sola grande novità, il D.Lgs. 186/2025 mette ordine in una materia fatta di rinvii, regimi transitori, soglie e coordinamenti normativi. Ed è proprio questo l’aspetto che, a marzo 2026, merita più attenzione: non tutte le disposizioni producono effetti nello stesso momento e non tutte incidono allo stesso modo sui diversi soggetti coinvolti.
Per enti del Terzo settore, associazioni, imprese sociali, realtà sportive dilettantistiche e operatori chiamati a gestire profili IVA complessi, il tema non è solo interpretare la norma, ma capire come tradurla correttamente in scelte fiscali, organizzative e amministrative.
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