La Corte Federale d’Appello della FIGC, a Sezioni Unite, con la decisione n. 88/2025-2026 del 9 febbraio 2026 ha inibito il presidente di una società sportiva per aver designato un responsabile safeguarding giudicato “impreparato e inadatto”, applicando al sodalizio anche una sanzione pecuniaria. La pronuncia è arrivata a poche settimane dal Tribunale Federale della FIBS che, il 21 gennaio 2026, aveva riconosciuto la responsabilità di un presidente per non aver scelto “con la dovuta cautela” il collaboratore cui affidare l’incarico. L’indicazione che arriva dalla giustizia sportiva è chiara: la nomina del responsabile safeguarding ha smesso di essere un passaggio burocratico ed è diventata una scelta capace di esporre i vertici dell’ente a conseguenze dirette. L’obbligo, va ricordato, è pienamente operativo per tutte le ASD e SSD affiliate dal 1° gennaio 2025.
La scelta del responsabile safeguarding pesa sul presidente
La figura del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, questa la denominazione tecnica del responsabile safeguarding, nasce dal combinato disposto dell’art. 33, comma 6, del DLgs. 36/2021 e dell’art. 16 del DLgs. 39/2021, ed è stata resa concretamente obbligatoria dalla Delibera della Giunta Nazionale CONI n. 255 del 25 luglio 2023. Le linee guida fissano tre requisiti non eludibili: competenza, autonomia e indipendenza rispetto all’organizzazione sociale.
Proprio su questi requisiti si concentra la giurisprudenza. Individuare il responsabile in figure apicali, come il presidente o i consiglieri, oppure in figure tecniche come allenatori e istruttori, finisce per sovrapporre il controllore e il controllato. Allo stesso modo, un soggetto subordinato come il segretario amministrativo difficilmente possiede l’indipendenza che la funzione richiede. La scelta di una persona inadeguata configura la culpa in eligendo del presidente, alla quale i giudici sportivi affiancano la culpa in vigilando, dal momento che l’organo direttivo ha l’obbligo di controllare periodicamente la vita dell’ente. Su questo la Corte è stata esplicita: la semplice adozione dei modelli organizzativi e dei codici di condotta non basta a esonerare da responsabilità.
Per gli aspetti operativi della nomina, dai requisiti del candidato alla predisposizione del MOG, dalle comunicazioni obbligatorie al certificato penale, resta valido il nostro approfondimento dedicato, che raccoglie gli adempimenti da rispettare.
Responsabile safeguarding e posizione di garanzia
Il profilo più delicato riguarda la cosiddetta posizione di garanzia, cioè l’obbligo giuridico di impedire un evento dannoso, la cui violazione può assumere rilievo penale ai sensi dell’art. 40, secondo comma, del codice penale. La giurisprudenza sportiva la riconosce anzitutto in capo al presidente e, in assenza di una specifica ripartizione di deleghe, agli altri componenti dell’organo direttivo. In alcuni casi la estende allo stesso responsabile safeguarding, quando il regolamento della Federazione di appartenenza gli attribuisce un obbligo di intervento e non il solo compito di segnalazione.
Qui serve prudenza interpretativa. Le Federazioni disciplinano la figura in modo diseguale: la FIGC pone in capo al responsabile un vero obbligo di attivazione, mentre altre si limitano a compiti di controllo e segnalazione. Dove manca una previsione normativa o regolamentare che imponga l’obbligo di impedimento, la posizione di garanzia non può ritenersi automatica. E anche quando l’obbligo esiste, la responsabilità per omesso impedimento presuppone la prova che l’esercizio dei poteri impeditivi avrebbe effettivamente bloccato la condotta illecita. È una precisazione che riporta la valutazione al caso concreto, con un rilievo particolare quando i fatti configurano reati come pedopornografia o violenza sessuale.
Sullo sfondo resta una lacuna che alimenta l’incertezza: il decreto attuativo previsto dall’art. 33, comma 6, del DLgs. 36/2021, chiamato a definire nel dettaglio requisiti e procedure, non risulta ancora emanato. In sua assenza, l’assetto regolamentare delle singole Federazioni assume un peso decisivo.
Il raccordo con il Modello 231 e l’Organismo di Vigilanza
Per gli enti che hanno adottato un Modello di organizzazione e gestione ai sensi del DLgs. 231/2001, l’art. 16, comma 4, del DLgs. 39/2021 impone di integrarlo con il Modello safeguarding. Il coordinamento tra i due sistemi va gestito con attenzione, perché le condotte di abuso su minori, violenza sessuale, razzismo e xenofobia rientrano anche tra i reati presupposto ai sensi del DLgs. 231/2001.
L’orientamento prevalente mantiene distinte le due funzioni. I componenti dell’Organismo di Vigilanza, privi di poteri impeditivi autonomi, di regola non sono gravati da posizione di garanzia, a differenza del responsabile safeguarding nei casi in cui questa è espressamente prevista. Per questo si preferisce parlare di coordinamento tra Modello 231 e Modello safeguarding, con autonomia dei rispettivi documenti, così da evitare che la posizione di garanzia si estenda in modo improprio a tutti i membri dell’OdV.
Rimane un dato che la giustizia sportiva richiama con insistenza: nella grande platea dello sport di base la carica e i relativi obblighi vengono spesso assunti da persone che prestano la propria opera a titolo volontario. È una ragione in più per applicare criteri di rigida interpretazione della norma e per curare con attenzione la scelta e la formazione di chi ricopre il ruolo




