Dal 9 aprile scorso sono operative le nuove modalità per l’iscrizione nel RUNTS e per la gestione delle pratiche degli enti del Terzo settore. La novità principale è l’ingresso della delega nelle procedure del Registro unico nazionale del Terzo settore: il rappresentante legale può affidare a una persona di fiducia la compilazione, l’invio e, se previsto, anche la sottoscrizione delle istanze. La modifica è stata introdotta dal DM 13 gennaio 2026 n. 2, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026, che ha modificato il DM 15 settembre 2020 n. 106. Il successivo DM 31 marzo 2026 n. 36 ha aggiornato i contenuti tecnici e i tracciati informativi necessari al funzionamento del sistema.
Iscrizione nel RUNTS e pratiche delegate: cosa cambia
La delega può riguardare non solo l’iscrizione nel RUNTS, ma anche variazioni, cancellazioni, accreditamento al cinque per mille e deposito dei bilanci. Secondo il comunicato del Ministero del Lavoro del 23 marzo 2026, le novità hanno inciso anche sui termini per il deposito dei bilanci, sull’aggiornamento annuale dei dati sociali, sulle procedure per l’acquisto della personalità giuridica, sulla devoluzione del patrimonio, sui canali di comunicazione con il RUNTS, sui comitati e sui modelli standard di statuto. Per gli enti si apre quindi una fase di adeguamento operativo, in cui diventa essenziale verificare deleghe, scadenze e corrette modalità di presentazione delle istanze.
Lo Studio CLU assiste enti, associazioni e fondazioni nelle procedure di iscrizione nel RUNTS e nella gestione degli adempimenti collegati al Registro.




