C’è una novità che ogni associazione e ogni ente del Terzo Settore dovrebbe avere ben chiara già da ora: dal 1° gennaio 2026 è pienamente operativo il test di commercialità previsto dall’articolo 79 del Codice del Terzo Settore. È il momento in cui un’attività smette di essere “non commerciale” e diventa imponibile, e la nuova logica è diversa da quella a cui gli enti erano abituati.
Il principio è quantitativo: un’attività di interesse generale resta non commerciale finché i ricavi non superano i costi effettivi di oltre il 6%. È ammessa una certa flessibilità, ma a tempo – un “contatore triennale” che parte da zero proprio nel 2026. E il test si applica per singola attività, con un effetto che è bene conoscere in anticipo: vale retroattivamente dall’inizio dell’esercizio.
Qui sta il punto pratico. Poiché il bilancio si chiude mesi dopo la fine dell’anno, un ente rischia di accorgersi di aver superato la soglia quando non è più possibile intervenire – con conseguenze pesanti, dall’IVA sulle prestazioni fino alla perdita delle agevolazioni. La risposta non è un calcolo di fine anno, ma un controllo dei margini trimestre per trimestre.
Il nuovo test si inserisce in un quadro più ampio, quello della riforma fiscale degli ETS entrata a regime nel 2026. Lo abbiamo ricostruito nella nostra guida al regime fiscale ETS 2026 per Terzo Settore e sport dilettantistico, utile per orientarsi tra bilanci, regimi disponibili e adempimenti RUNTS.
Vuoi la parte operativa? Come si calcola lo scostamento, come si imposta il cruscotto di monitoraggio trimestrale, le soglie di semplificazione e le alternative di regime (art. 86 CTS, Legge 398, Impresa Sociale): abbiamo raccolto tutto in una dispensa tecnica scaricabile gratuitamente.
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